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Parere

Parere n. 1724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Angela Basciano contro il comune di Qualiano (NA) per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 2/2006 del 12 gennaio 2006.

Giustizia amministrativa202500025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione n. 2/2006 del 12 gennaio 2006

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune di Qualiano le ha ingiunto di demolire opere edilizie abusive realizzate su un terreno di sua proprietà, rilevate anche nel verbale di sequestro del 29 agosto 2005. Ha dedotto, da un lato, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, dall’altro, la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per carenza di motivazione, istruttoria e indicazione delle norme urbanistiche violate. Il Comune ha eccepito la tardività e contestato nel merito le censure; ha inoltre precisato che non risultavano presentate istanze di condono o di accertamento di conformità.

Il parere

Il ricorso è respinto. L’eccezione di tardività è disattesa: l’ordinanza, notificata il 13 gennaio 2006, è stata impugnata con ricorso notificato il 24 aprile 2006, ritenuto tempestivo. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è respinta perché la repressione degli abusi edilizi costituisce attività sostanzialmente vincolata e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’omissione non comporta l’illegittimità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, l’illecito era stato già accertato in contraddittorio e la ricorrente conosceva gli esiti del verbale di sequestro. È respinta anche la censura di difetto di motivazione: la descrizione delle opere e il richiamo al verbale di sequestro integrano una motivazione per relationem idonea, poiché rendono ricostruibili i presupposti di fatto e di diritto e manifestano l’adesione dell’amministrazione agli esiti istruttori. Gli atti richiamati devono essere indicati e resi disponibili all’interessato, ma non devono essere necessariamente notificati insieme al provvedimento. Il Collegio rileva inoltre che l’ordinanza indica i presupposti normativi, compreso l’art. 31 d.P.R. 380/2001, e soddisfa l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 l. 241/1990.

Osservazioni

Eccezione di tardività

Eccezione respinta: il ricorso notificato il 24 aprile 2006 contro l’ordinanza notificata alla ricorrente il 13 gennaio 2006 è ritenuto tempestivo.

Omessa comunicazione di avvio del procedimento

Motivo respinto. La repressione degli abusi edilizi è espressione di potere sostanzialmente vincolato; ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’omessa comunicazione non determina l’illegittimità quando è evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto, l’accertamento dell’illecito era già avvenuto in contraddittorio e la ricorrente conosceva il verbale di sequestro.

Carenza di motivazione e di istruttoria

Motivo respinto. La descrizione dell’opera e il richiamo al verbale di sequestro costituiscono motivazione per relationem e rendono ricostruibili le ragioni della decisione; l’ordinanza espone i presupposti di fatto e di diritto, incluso il riferimento all’art. 31 d.P.R. 380/2001. Gli atti richiamati devono essere indicati e resi disponibili su richiesta, senza che sussista un obbligo generale di notificarli tutti all’interessato.

Norme richiamate

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    secondo un consolidato principio, gli atti repressivi in materia edilizia costituiscono espressione di potere sostanzialmente vincolato, sicché l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento ove, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso

    La mancata comunicazione di avvio non invalida l’atto repressivo edilizio quando il potere è vincolato e risulta evidente che l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    secondo un consolidato principio, gli atti repressivi in materia edilizia costituiscono espressione di potere sostanzialmente vincolato, sicché l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento ove, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso

    Il vizio derivante dall’omessa comunicazione procedimentale non determina l’annullabilità quando, in ragione della natura vincolata del potere, sia evidente l’inevitabilità del contenuto dell’atto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Sono quindi presenti, in conformità con l’art. 3 della legge n. 241/1990, sia i presupposti di fatto sia quelli in diritto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento consente di individuare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, anche mediante rinvio a un atto istruttorio richiamato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Nel caso in esame, infine, le doglianze non appaiono fondate, giacchè sono indicati i presupposti normativi per l’adozione del provvedimento, a partire dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001

    L’art. 31 è indicato dal Collegio tra i presupposti normativi dell’ordinanza repressiva edilizia; il richiamo concorre a escludere il dedotto difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Negli interventi repressivi in materia edilizia, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità dell’atto quando il potere esercitato è sostanzialmente vincolato ed è evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere resa per relationem mediante il richiamo a un atto istruttorio presupposto, quando il rinvio esprime l’adesione dell’autorità ai suoi esiti e dal complesso documentale sono ricostruibili le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
  • Per la legittimità della motivazione per relationem è necessario che gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili all’interessato, ma non occorre che siano tutti notificati insieme al provvedimento.

Ordinanza di demolizione per opere abusive: ricorso straordinario

La Sezione Prima esamina il ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro l’ordinanza n. 2/2006 del Comune di Qualiano, adottata il 12 gennaio 2006 e diretta alla demolizione di opere edilizie abusive. Il ricorso è respinto; è invece disattesa l’eccezione comunale di tardività.

Fatti e motivi di ricorso

Le opere erano state rilevate nel verbale di sequestro del 29 agosto 2005, redatto dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di Qualiano. La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la carenza di motivazione e istruttoria, lamentando in particolare la mancata indicazione delle norme urbanistiche violate e delle ragioni ostative alla realizzazione delle opere. Il Comune ha riferito che non erano state presentate istanze di condono o di accertamento di conformità.

Questioni preliminari

Il Collegio ritiene regolarmente instaurato il contraddittorio: la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, alla quale era stato assegnato un termine di venti giorni per eventuali osservazioni, senza che risultino depositate controdeduzioni. L’eccezione di tardività non è accolta: l’ordinanza fu notificata il 13 gennaio 2006 e il ricorso venne notificato il 24 aprile 2006; il Collegio considera tempestiva l’impugnazione.

Garanzie partecipative

La censura per omessa comunicazione di avvio è respinta. Gli atti repressivi in materia edilizia esprimono un potere sostanzialmente vincolato; pertanto, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’omissione non determina l’illegittimità se è evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Inoltre, l’illecito era stato accertato in contraddittorio e il verbale di sequestro riportava l’assenza del titolo abilitativo e l’ingiunzione di abbattimento e ripristino, circostanze richiamate anche dalla ricorrente.

Motivazione dell’ordinanza

È respinta anche la censura di difetto di motivazione. La descrizione delle opere e il richiamo al verbale di sequestro integrano una motivazione per relationem: il rinvio non costituisce un recepimento acritico, ma manifesta la condivisione degli esiti dell’istruttoria. Il Consiglio richiama, tra gli altri, Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6169, secondo cui il richiamo ad atti istruttori esaurienti può rendere la motivazione adeguata quando consente di individuare le ragioni giuridiche della determinazione; sono inoltre citati Cons. Stato, sez. I, nn. 1357/2020, 935/2020 e 1387/2019, nonché sez. V, n. 1907/2012.

Gli atti richiamati devono essere indicati e messi a disposizione dell’interessato, che deve poterli consultare, richiedere in copia e chiederne la produzione in giudizio; non sussiste, invece, un obbligo generale di notificare tutti gli atti richiamati. Nel caso concreto, l’ordinanza espone i presupposti di fatto e di diritto, incluso il riferimento all’art. 31 d.P.R. 380/2001, e consente di ricostruire il percorso seguito dall’amministrazione, in conformità all’art. 3 l. 241/1990.

Esito

La Sezione ritiene infondati entrambi i motivi di ricorso e propone il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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