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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03511/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e sostenendo che la circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 c.p., non avrebbe dovuto essere riconosciuta. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre le medesime censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva esaminato e respinto specificamente tali doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna, richiamata come base del titolo di reato contestato e confermato in appello.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante della minorata difesa può essere contestata in cassazione solo con censure specifiche e confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; non basta reiterare le doglianze già svolte in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente quale parametro dei motivi deducibili in cassazione, poiché la Corte qualifica il motivo come non deducibile in sede di legittimità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Viene richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica specifica, i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente denunciare genericamente illogicità o carenze motivazionali: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura relativa al riconoscimento di una circostanza aggravante non può essere veicolata in cassazione come mera reiterazione delle contestazioni di merito già disattese in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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