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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25921/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando: (1) errata qualificazione giuridica del fatto e applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 589, comma 7 (nonché il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima); (2) errata considerazione del risarcimento del danno, poiché le parti civili avevano ricevuto solo un acconto di euro 87.000,00 ciascuno e non il risarcimento integrale. Gli appellanti hanno dunque chiesto la riforma della valutazione delle circostanze e della congruità della pena e della valutazione sul risarcimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), gli appelli delle parti civili contro sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. siano inammissibili quando mirino a censurare la qualificazione del fatto o la valutazione di circostanze. Ha inoltre ricordato che la sentenza di cui all'art. 444 non decide la domanda della parte civile (art. 444, comma 2), che tale sentenza non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili (art. 445, comma 1-bis) e che l'azione civile resta autonoma rispetto al procedimento penale. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 30 maggio (atto della sentenza).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena non decide sulla domanda della parte civile; è procedimento autonomo rispetto al giudizio civile

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    Principio di inappellabilità/tassatività dei mezzi di impugnazione: gli appelli delle parti civili contro sentenze di applicazione della pena sono inammissibili

  • art. 576 c.p.p.

    Limita il potere di impugnazione della parte civile ai capi della sentenza che riguardano l'azione civile; non consente impugnazioni per vizi relativi alla qualificazione penale o alla valutazione delle circostanze

  • art. 445, comma 1-bis c.p.p.

    La sentenza prevista dall'art. 444, anche se pronunciata dopo il dibattimento, non ha efficacia probatoria nei giudizi civili

  • art. 75, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per spiegare che non si applica nelle sentenze di cui all'art. 444 comma 2, quindi l'azione civile resta autonoma

  • art. 589-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata nell'ambito del reato (delitto per cui l'imputato è stato condannato nell'originaria sentenza)

  • art. 589, comma 7 c.p.

    Riferimento all'attenuante che il Tribunale ha ritenuto applicabile nella determinazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per la riduzione della pena in ragione di circostanze connesse all'evento (richiamata nella determinazione del trattamento sanzionatorio)

  • art. 62, n. 6 c.p.

    La Corte osserva che il Tribunale non ha applicato questa particolare attenuante/causa di non punibilità, quindi non ha affermato il risarcimento integrale del danno

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i criteri sulla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende e per la valutazione della colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le parti civili non possono impugnare liberamente sentenze di applicazione della pena rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: l'impugnazione è soggetta a limiti tassativi (art. 568 c.p.p.) e alla limitazione di cui all'art. 576 c.p.p.
  • La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non decide né può sostituirsi al giudizio civile in ordine al risarcimento del danno, e non può essere usata come prova nei successivi giudizi civili (art. 445 c.p.p.)
  • Se il giudice penale si limita ad annotare un pagamento o una transazione nell'ambito di un procedimento di applicazione della pena, ciò non equivale automaticamente a riconoscere il risarcimento integrale del danno: questioni di responsabilità civile e quantificazione del danno devono essere trattate in sede civile o in giudizi penali dove l'azione civile sia stata effettivamente decisa
  • Prima di proporre impugnazioni, le parti civili devono valutare la correttezza del mezzo di impugnazione e la sua ammissibilità: ricorsi inammissibili espongono alla condanna per spese e ad oneri verso la Cassa delle Ammende
  • Per tutelare il diritto al risarcimento, le parti civili dovrebbero considerare l'esperimento dell'azione civile autonoma davanti al giudice civile o agire nel procedimento penale nei casi in cui la legge consente la decisione sulla responsabilità civile

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