Cassazione Civile, Ordinanza n. 24970/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di iscrizione di ipoteca notificato nel 2014, fondato su plurime cartelle di pagamento, deducendo in particolare la prescrizione del carico fiscale. La CTP ha rigettato il ricorso ritenendo provata la notifica delle cartelle e quindi insussistente la prescrizione. In appello la CTR ha confermato il rigetto, affermando che le cartelle risultavano regolarmente notificate sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e non specificamente contestata, che eventuali vizi di notifica erano sanati ex art. 156 c.p.c. e che era infondata anche la doglianza sulla mancata sottoscrizione delle cartelle. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, con denuncia di violazione degli artt. 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario richiamate; 2) carenza di motivazione sulla questione dell'estinzione del credito per decorso del tempo; 3) omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., del raffronto tra le date di notifica delle cartelle e la data del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato ritenuto decisivo ai fini della prescrizione totale o parziale del carico tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva completamente omesso di pronunciarsi, neppure implicitamente, sull'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, proposta sin dal ricorso originario e riproposta in appello. Ha qualificato tale omissione come violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio corretto per far valere l'omessa pronuncia, consentendo alla Corte di legittimità l'esame degli atti rilevanti del giudizio di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il motivo lo richiama per carenza di motivazione sulla questione della prescrizione, ma la decisione si concentra sull'omessa pronuncia.
È richiamato dalla CTR per ritenere sanato un vizio di notifica, ma la Cassazione non sviluppa il punto perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
È richiamato nella parte processuale sulla proposta del relatore e sulla regolare costituzione del contraddittorio.
d.lgs. 546/1992, artt. 49, 54, 61, 22
Sono norme processuali tributarie richiamate nel primo motivo per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di appello su un'eccezione ritualmente riproposta integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando la parte deduce omissione di pronuncia, la Corte di cassazione può verificare direttamente gli atti di causa e l'atto di appello per accertare se la questione sia stata effettivamente riproposta.
- Se un motivo di ricorso per cassazione viene accolto per un vizio processuale assorbente, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti.
- In materia tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa deve essere esaminata espressamente dal giudice, ove ritualmente introdotta e riproposta, non potendo essere elusa con una decisione che affronti solo questioni diverse come la regolarità della notifica o la sottoscrizione degli atti.
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