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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20582/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel corso di una lite tributaria relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1990, il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento e aveva versato l'importo richiesto. Dopo la definizione definitiva della controversia in senso favorevole al contribuente, questi aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate la restituzione di quanto pagato; l'amministrazione aveva disposto soltanto lo sgravio della cartella, senza provvedere al rimborso, sicché era stato proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto la domanda; la CTR aveva prima respinto l'appello dell'Ufficio, ma poi, su revocazione proposta dall'Agenzia, aveva revocato la decisione dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente, ritenendo che il giudice d'appello fosse incorso in errore di fatto nell'individuare come legittimata passiva l'Agenzia delle Entrate anziché il concessionario della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe qualificato come errore di fatto una valutazione giuridica, e non un errore di percezione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata motivazione sull'asserito errore di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il vizio dedotto in revocazione dall'Agenzia non atteneva a un errore di fatto percettivo, ma a una contestazione sulla corretta applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 112/1999, quindi a un errore di giudizio denunciabile semmai come violazione di legge e non come revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto presuppone un errore di percezione del giudice su un dato processuale o fattuale, non una valutazione giuridica errata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 112/1999 è qualificabile come violazione di legge denunciabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del primo

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 112/1999

    la Corte lo richiama come norma la cui applicazione alla fattispecie era oggetto di una valutazione giuridica e non di un errore revocatorio di fatto

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ragionamento della CTR sul silenzio-rifiuto, ma la Cassazione non ne condivide l'impiego come base di un errore di fatto

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito

Massime di principio

  • L'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice incorra in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, mentre resta esclusa la revocazione se la censura investe il modo in cui quel fatto è stato giuridicamente qualificato o sussunto.
  • Se il motivo di revocazione denuncia in sostanza la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, la censura non può essere riqualificata come errore di fatto revocatorio, ma deve essere trattata come questione di legittimità ordinaria.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo di ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può definire la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità occorre distinguere rigorosamente tra errore di percezione del dato processuale ed errore di giudizio: solo il primo può sorreggere la revocazione straordinaria, il secondo integra eventualmente un vizio denunciabile con i mezzi ordinari di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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