Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36481/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di una società in liquidazione di ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l’esondazione di un fiume verificatasi per più giorni nell’aprile 1992, evento che la società assumeva causato da errata progettazione degli argini. In passato erano stati erogati indennizzi parziali in favore degli alluvionati, prima dell’accertamento di responsabilità, sulla base di interventi normativi emergenziali. Nel giudizio davanti al tribunale speciale competente per le acque pubbliche, il Ministero eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento; il giudice di primo grado riteneva prescritta la domanda. In appello, la società contestava soprattutto il dies a quo della prescrizione e il riparto dell’onere probatorio sulla conoscibilità del danno e della sua causa. Il Tribunale superiore dichiarava però l’appello inammissibile per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo generiche le doglianze. In cassazione la società denunciava falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello, letto nel suo complesso, conteneva una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado e che il giudice d’appello non si era pronunciato sul merito delle censure e sulla questione probatoria relativa alla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’appello della società fosse sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., secondo l’interpretazione consolidata delle Sezioni unite, perché individuava le questioni controverse, contestava la decorrenza della prescrizione, il momento di effettiva conoscibilità del diritto al risarcimento e il riparto dell’onere della prova. È stata quindi cassata la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva dichiarato inammissibile l’appello, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione per l’esame delle censure di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata prospettata come omessa pronuncia sul gravame e sulla domanda nelle loro componenti essenziali; la Corte, accogliendo il ricorso per il diverso vizio relativo all’art. 342 c.p.c., non ha sviluppato autonomamente una specifica statuizione di merito su tale profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata utilizzata quale norma processuale di deduzione del vizio di nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato quale fonte della formulazione dell’art. 342 c.p.c. applicabile al giudizio di appello.

  • l. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per il testo dell’art. 342 c.p.c.

  • legge n. 505/1992

    Richiamata come base normativa degli indennizzi parziali erogati agli alluvionati prima dell’accertamento di responsabilità.

  • L.R. Marche n. 17/1993

    Richiamata come ulteriore base normativa degli indennizzi parziali erogati agli alluvionati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’atto individui con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le ragioni della contestazione, contrapponendo alle argomentazioni del primo giudice una critica intelligibile e specifica.
  • L’art. 342 c.p.c., nel testo novellato, non impone formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza; l’appello resta una revisio prioris instantiae e non un’impugnazione a critica vincolata.
  • La genericità dell’appello non può essere dichiarata quando dall’atto, letto nel suo complesso, emergano chiaramente la censura alla ratio decidendi, il punto controverso e la correlata doglianza, anche se le argomentazioni non siano sintetizzate in forma formalistica.
  • Quando la questione controversa riguarda la prescrizione del diritto risarcitorio, la critica può investire sia il dies a quo sia il riparto dell’onere probatorio sulla conoscibilità del danno o della sua causa; tali profili, se espressamente contestati, rendono l’appello specifico.
  • Il giudice dell’impugnazione non può arrestarsi a una qualificazione meramente apodittica di genericità se l’atto di appello consente di comprendere le censure e di affrontarne il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.