Cassazione Civile, Sentenza n. 1205/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla CALIPSA S.p.a. relativa a una cartella di pagamento TARSU 2009 per aree non dichiarate. La questione centrale riguardava la qualificazione delle aree adibite a manovra automezzi come pertinenze degli uffici/depositi della contribuente (quindi esenti/di diversa tassazione). Il ricorso per cassazione del Comune articolava due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme civili e tributarie e omissione di motivazione, con specifica rilevanza del presunto giudicato esterno (CTR Napoli n.91/28/02) non valutato dalla CTR di Salerno; (2) errata attribuzione dell'onere della prova in tema di esenzioni/pertinenze (art. 2697 c.c.), lamentando che la contribuente non avrebbe assolto l'onere probatorio ma la CTR non lo avrebbe richiesto.
La decisione
Il Comune ha depositato un atto di rinunzia al ricorso, notificato e accettato dalla controricorrente; la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. per la rinuncia del ricorrente. Per l'accettazione della controparte nulla è stato disposto in ordine alle spese tra le parti (art. 391, ultimo comma c.p.c.). Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla qualificazione delle aree o sull'onere della prova a causa dell'estinzione.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della pertinenzialità; la Corte non si è pronunciata sul merito per estinzione del giudizio
d.lgs. n. 570/1993 (art. 62, 66, 70, 71)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina tributaria TARSU e alla determinazione della base imponibile; nessuna valutazione di merito operata dalla Corte per estinzione
d.lgs. n. 546/1992 (art. 19, 23, 36, 52, 53, 54, 56, 57)
Norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente per vizi procedurali e probatori; la Corte non ha esaminato le doglianze nel merito a seguito della rinuncia
Riferito all'onere della prova: il ricorrente sosteneva che la contribuente dovesse dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione/pertinenzialità; la questione non è stata risolta dalla Corte a causa dell'estinzione
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norme di cassazione richiamate per vizio di motivazione, omissione di pronunce su fatti decisivi e violazione di legge; prospettate dal ricorrente ma non esaminate nel merito per estinzione
Applicata dalla Corte: la rinunzia del ricorrente, regolarmente notificata, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte
Applicata dalla Corte: l'accettazione della controparte incide soltanto sulla regolamentazione delle spese; essendovi accettazione, nulla è stato disposto sulle spese tra le parti
Massime di principio
- La rinunzia del ricorrente regolarmente notificata determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; l'accettazione della controparte incide solo sulla decisione circa le spese (art. 391 c.p.c.).
- Se il ricorrente rinuncia al gravame e la controparte accetta, il giudice dichiara l'estinzione e normalmente non dispone in ordine alle spese tra le parti.
- I vizi sostanziali o procedurali (difetto di motivazione, omissione su fatto decisivo, violazione di legge) possono essere rilevati in cassazione, ma diventano irrilevanti se il giudizio si estingue per rinunzia prima della decisione sul merito.
- In tema di esenzioni tributarie (es. pertinenze), l'onere della prova della sussistenza delle condizioni spetta generalmente al contribuente che invoca l'esenzione (art. 2697 c.c.); il giudice deve valutare se tale onere è stato assolto.
- Un precedente o giudicato esterno potrà essere decisivo solo se sollevato e adeguatamente motivato nel corso del giudizio; l'omessa valutazione di un precedente può costituire motivo di impugnazione, salvo che il procedimento si estingua per altri motivi (es. rinunzia).
- Prima di rinunciare a un gravame conviene valutare l'effetto sulla materia del contendere e sulle spese: la transazione o definizione concordata può giustificare la rinuncia, ma priva le parti di una pronuncia di merito che potrebbe essere utile in altri procedimenti.
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