Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1706/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data 12.04.2023, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- vieta la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, incarica la Questura della Provincia di -OMISSIS-, attraverso il locale Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” all'esecuzione del decreto mediante sequestro amministrativo delle armi, munizioni ed esplosivi di cui risulta in possesso il medesimo, salvo l'ipotesi in cui si sia già provveduto al ritiro cautelativo ai sensi dell'art. 39, comma 2, RD 18 giugno 1931 n. 773 TULPS, e comunica all'interessata la facoltà di cedere spontaneamente le armi entro 150 giorni dalla notifica del decreto, pena, scaduto il suddetto termine, la loro confisca; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202300403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con sequestro amministrativo e avvertimento della confisca in caso di mancata cessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del divieto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS e l'eccesso di potere per insufficiente istruttoria, erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione. Il provvedimento era stato adottato dopo il rinvenimento, presso l'abitazione della ricorrente, di armi e munizioni appartenute al coniuge defunto e non denunciate dagli eredi. La Prefettura aveva ritenuto rilevante anche la presunta inaffidabilità del figlio convivente della ricorrente, collegandola a denunce e a un procedimento amministrativo per l'eventuale ammonimento conseguente a supposti comportamenti ingiuriosi e violenti verso l'ex fidanzata, anche con uso di armi. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che il procedimento per l'ammonimento era stato archiviato, che le denunce erano risultate infondate e che tutti i procedimenti penali a carico del figlio erano stati oggetto di richiesta di archiviazione. Ha inoltre rappresentato che l'ex fidanzata non abitava più nell'abitazione, sicché il presunto contesto familiare problematico non era più attuale. Dopo l'adozione del decreto, la richiesta di riesame in autotutela non era stata evasa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto prefettizio. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento si fondava sulla presunta violenza e inaffidabilità del figlio della ricorrente e sulla pendenza di un procedimento per ammonimento, ma che tali presupposti erano risultati insussistenti: il procedimento di ammonimento era stato archiviato, le accuse dell'ex fidanzata erano state ritenute inattendibili e le indagini penali non avevano evidenziato né reati né condotte indicative di un'indole violenta. Inoltre, l'ex fidanzata non abitava più presso l'immobile, con conseguente venir meno dell'attualità del difficile contesto familiare valorizzato dalla Prefettura. Ne sono derivate lacune insanabili nell'istruttoria, nella valutazione dei fatti e nella motivazione del provvedimento. Il TAR ha richiamato anche la precedente sentenza con cui era stato annullato l'analogo divieto adottato nei confronti del figlio. Le spese sono state compensate, in considerazione della preoccupazione originariamente giustificabile determinata dalle denunce rivelatesi fuorvianti.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    "vieta la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente"

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi deve essere esercitato sulla base di presupposti di fatto effettivi, attuali e adeguatamente istruiti e motivati.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La norma è stata invocata dalla ricorrente nell'ambito della contestazione della legittimità del divieto prefettizio.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La norma è stata invocata dalla ricorrente nell'ambito della contestazione del provvedimento relativo alla detenzione e al sequestro delle armi.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La norma è stata invocata dalla ricorrente nell'ambito della contestazione dei presupposti ostativi alla detenzione di armi.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo alla motivazione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, richiamata per rafforzare la ricostruzione delle medesime vicende fattuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato nell'esercizio del potere previsto dall'art. 39 TULPS, deve fondarsi su una ricostruzione istruttoria attendibile e su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili alla pericolosità o inaffidabilità del destinatario o del contesto familiare rilevante.
  • La mera pendenza di denunce, procedimenti amministrativi preventivi o accertamenti penali non conclusi non è sufficiente, di per sé, a giustificare il divieto di detenzione di armi quando gli sviluppi successivi del procedimento abbiano escluso l'attendibilità delle accuse o la commissione di condotte violente.
  • L'amministrazione deve considerare, nella motivazione del divieto di detenzione di armi, gli elementi sopravvenuti che smentiscano i presupposti originari dell'intervento e verificare l'attualità della situazione di rischio; il venir meno del contesto familiare valorizzato impone una nuova e adeguata valutazione.
  • Un provvedimento prefettizio in materia di armi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando fonda il giudizio di inaffidabilità su fatti erroneamente ricostruiti, su accuse inattendibili e su una situazione di pericolo non più attuale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.