Ordinanza n. 3155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare, ritenendo che non emergano prima facie profili di fondatezza. La ragione decisiva è individuata nell’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale, escludendo l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, dello stesso decreto, preclude ai titolari di permesso per lavoro stagionale il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare con la quale il TAR aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti della revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale. Il Consiglio di Stato rileva che la controversia riguarda pacificamente la revoca del nulla osta e valuta il gravame sotto il profilo cautelare, con riferimento alla prima apparenza di fondatezza.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
nell’escludere l’applicabilità dell’art. 22, co. 11 d.lgs. cit., preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione nei confronti dei titolari di permesso per lavoro stagionale
La disposizione impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione ai titolari di permesso per lavoro stagionale, costituendo la ragione per la quale il gravame non appare prima facie fondato.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La sua applicazione è esclusa dall’art. 24, comma 1, nei confronti dei titolari di permesso per lavoro stagionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’assenza prima facie di fondatezza del gravame giustifica il rigetto della domanda di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
- L’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, escludendo l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, dello stesso decreto, preclude ai titolari di permesso per lavoro stagionale il rilascio del permesso per attesa occupazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →