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Ordinanza

Ordinanza n. 3155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare, ritenendo che non emergano prima facie profili di fondatezza. La ragione decisiva è individuata nell’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, il quale, escludendo l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, dello stesso decreto, preclude ai titolari di permesso per lavoro stagionale il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono compensate per giustificati motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare con la quale il TAR aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti della revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale. Il Consiglio di Stato rileva che la controversia riguarda pacificamente la revoca del nulla osta e valuta il gravame sotto il profilo cautelare, con riferimento alla prima apparenza di fondatezza.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    nell’escludere l’applicabilità dell’art. 22, co. 11 d.lgs. cit., preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione nei confronti dei titolari di permesso per lavoro stagionale

    La disposizione impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione ai titolari di permesso per lavoro stagionale, costituendo la ragione per la quale il gravame non appare prima facie fondato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La sua applicazione è esclusa dall’art. 24, comma 1, nei confronti dei titolari di permesso per lavoro stagionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, l’assenza prima facie di fondatezza del gravame giustifica il rigetto della domanda di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
  • L’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998, escludendo l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, dello stesso decreto, preclude ai titolari di permesso per lavoro stagionale il rilascio del permesso per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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