Cassazione Civile, Ordinanza n. 22105/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento notificati dal Comune di Milano per IMU relativa agli anni 2012 e 2013, con recupero di maggiore imposta e sanzioni. La contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi alla CTP di Milano, che aveva respinto i ricorsi; in appello la CTR Lombardia aveva confermato il rigetto, valorizzando un precedente giudicato tra le stesse parti sulla qualificazione del cespite come area fabbricabile, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi e non necessaria l’allegazione delle delibere comunali richiamate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi integrati da memoria, mentre il Comune ha eccepito la tardività del ricorso sostenendo l’inapplicabilità della sospensione dei termini prevista dal d.l. 119/2018 ai tributi locali in difetto della delibera comunale e, comunque, la sua inoperatività in Cassazione. La ricorrente ha difeso la tempestività del ricorso sostenendo che la sospensione valesse anche per il giudizio di legittimità e prescindesse dalle determinazioni dell’ente locale.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che la sospensione straordinaria dei termini prevista dal d.l. 119/2018 non operasse nel caso concreto, poiché la disciplina richiede, per i tributi locali, una specifica scelta dell’ente territoriale entro il termine normativo; inoltre la delibera del Comune di Milano non poteva incidere su un termine di impugnazione già scaduto. La Corte ha anche escluso che la disciplina fosse inapplicabile al ricorso per cassazione, chiarendo che si tratta comunque di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria. Restano assorbite le ulteriori censure di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
la sospensione di nove mesi dei termini per le controversie tributarie opera, in via generale, per gli atti impositivi pendenti in ogni stato e grado, inclusa la Cassazione, ma solo nei limiti temporali previsti dalla norma
art. 6, comma 16, d.l. 119/2018
per i tributi locali la sospensione si applica solo se l’ente territoriale delibera espressamente l’adesione entro il termine previsto; la disposizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria e può incidere anche sulla fase di legittimità
individua gli organi della giurisdizione tributaria, ma non limita l’ambito della disciplina sulla sospensione richiamata, che si riferisce alle controversie attribuite a tale giurisdizione
artt. 62 e ss. d.lgs. 546/1992
confermano che avverso le sentenze della giustizia tributaria di secondo grado è proponibile ricorso per cassazione, senza che ciò escluda la natura tributaria della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 31 marzo 2019 (termine previsto dall’art. 6, comma 16, d.l. 119/2018)
la delibera dell’ente locale doveva intervenire entro tale data; la delibera adottata il 1 aprile 2019 è stata ritenuta tempestiva perché il 31 marzo cadeva di domenica, ma inefficace rispetto a un termine già spirato
art. 10 della delibera comunale n. 10 del 1/4/2019
la sospensione riguardava i termini di impugnazione scadenti dal 1° aprile 2019 in poi e limitatamente ai contribuenti che avessero presentato domanda di definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle controversie sui tributi locali, la sospensione dei termini prevista dalla disciplina della definizione agevolata opera solo se l’ente territoriale adotta la delibera applicativa nei termini e secondo le condizioni stabilite dalla legge.
- La sospensione dei termini per impugnare non può incidere su un termine che sia già scaduto prima dell’adozione della delibera dell’ente locale o prima del periodo temporale di efficacia della sospensione.
- La disciplina sulla sospensione speciale dei termini si applica anche al ricorso per cassazione, poiché la controversia resta attribuita alla giurisdizione tributaria pur nella fase di legittimità.
- In sede di legittimità, la tardività del ricorso comporta l’inammissibilità e assorbe ogni ulteriore questione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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