Cassazione Civile, Ordinanza n. 37485/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello, la commissione regionale aveva respinto l'impugnazione e confermato l'intimazione limitatamente a una cartella relativa a IRAP e IRPEF, ritenendo che la prescrizione fosse unitariamente decennale e non ancora maturata, perché vi era un atto interruttivo documentato nel 2007 rispetto a imposte riferite all'anno 2003. Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi: con il primo lamenta omessa motivazione e violazione delle norme processuali, sostenendo che la CTR non aveva esaminato il profilo, dedotto in appello, della decorrenza della prescrizione dopo la notifica della cartella; con il secondo deduce violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., assumendo che per sanzioni e interessi la prescrizione sia quinquennale e che tale termine fosse decorso tra la notifica della cartella nel 2007 e l'intimazione del 2016. L'agente della riscossione resiste con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione specifica, devoluta in appello, relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi dopo la notifica della cartella, concentrandosi invece sul solo periodo anteriore alla cartella stessa. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva erroneamente applicato una prescrizione unitaria e decennale alla pretesa, senza considerare che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni e che gli interessi, ex art. 2948 c.c., sono soggetti al termine quinquennale. Poiché non vi era giudicato sulla pretesa, non operava la conversione del termine breve in quello ordinario decennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare anche la dedotta possibilità di annullamento d'ufficio del carico fiscale e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per denunciare il vizio di omessa motivazione/violazione del minimo costituzionale della motivazione e del decisum sul punto devoluto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di prescrizione.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali per censurare l'insufficienza o mancanza di motivazione sul punto decisivo.
Richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sulla questione della prescrizione successiva alla cartella.
Richiamato nel motivo processuale, senza ulteriore specificazione nel testo.
Richiamato nel motivo processuale, per il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"
La Corte lo applica nel senso che la riscossione delle sanzioni tributarie è soggetta a prescrizione quinquennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
"si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
La Corte lo utilizza per affermare la prescrizione quinquennale degli interessi.
Cass. n. 20955 del 2020
Richiamata come precedente conforme sulla prescrizione quinquennale degli interessi.
Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016
Richiamata per il principio secondo cui la conversione del termine breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di giudicato sulla pretesa.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sul motivo che contesti la decorrenza della prescrizione dopo la notifica della cartella, quando tale questione sia stata specificamente devoluta.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; gli interessi seguono il termine quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
- In assenza di giudicato sulla pretesa impositiva non si determina la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale.
- Non è corretta la qualificazione unitaria e automaticamente decennale di una pretesa tributaria quando essa comprenda anche sanzioni e interessi soggetti a prescrizione più breve.
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