Cassazione Penale, Sentenza n. 25910/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la ricusazione della dott.ssa Irene Giani sostenendo che la medesima, oltre a svolgere la funzione di GUP nell'udienza preliminare che lo vedeva parte, aveva precedentemente esercitato le funzioni di GIP emettendo l'ordinanza cautelare n.39/2023 nei confronti del coimputato Bruzzaniti Bartolo per i medesimi fatti. Secondo il ricorrente ciò avrebbe comportato una valutazione preventiva della gravità degli indizi sulla stessa regiudicanda, determinando incompatibilità ai sensi dell'art.34 cod. proc. pen., comma 2 bis, e pregiudicando l'imparzialità nel giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art.34 cod. proc. pen. opera solo quando il giudice ha già svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda intesa come medesimo fatto storico e quando la valutazione precedente sia stata contenutistica e non meramente formale. Nel caso concreto la corte ha ritenuto scindibili le condotte contestate a Bonifazio da quelle del Bruzzaniti e non è stata dimostrata l'identità della regiudicanda tale da integrare incompatibilità. Ha inoltre ricordato che le cause di incompatibilità vanno interpretate restrittivamente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Tutela dell'imparzialità del giudice; applicabile solo se il giudice ha già pronunciato funzioni giurisdizionali sulla medesima regiudicanda (stesso fatto storico) con valutazione contenutistica, non per mere coincidenze di imputazione
Richiamato nella motivazione per sottolineare i limiti della ricusazione; non è stato ritenuto applicabile per estendere l'incompatibilità oltre i casi tassativi previsti
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (illecita detenzione e traffico di stupefacenti); rilevante solo come contesto fattuale delle imputazioni, non come fonte di incompatibilità
Corte Costituzionale, giurisprudenza citata
sentenze n.131 del 24/4/1996; n.155 del 20/5/1996; n.371 del 2/11/1996; n.308 del 1997; n.241 del 17/6/1999; n.283 del 14/7/2000
Le pronunce costituzionali precisano che l'incompatibilità sussiste quando il giudice ha svolto funzioni su identica regiudicanda; la giurisprudenza è stata interpretata dalla Corte come conferma della necessità di valutazione caso per caso e dell'esigenza di una valutazione contenutistica e non formale per fondare la ricusazione
Massime di principio
- Le cause di incompatibilità e ricusazione sono di stretta interpretazione: non basta la sola coincidenza della imputazione tra più soggetti per fondare l'incompatibilità del giudice
- Occorre verificare se il giudice ha già compiuto, in precedenza, una valutazione contenutistica sulla stessa regiudicanda intesa come identico fatto storico; valutazioni meramente formali o riferite a condotte distinte non determinano incompatibilità
- Quando più imputati contestano un medesimo fatto unitario, va valutata la scindibilità delle condotte: se le singole condotte sono autonome, la pronuncia su una non preclude il giudizio sull'altra
- La prova del pregiudizio all'imparzialità grava su chi invoca la ricusazione: è necessaria una concreta dimostrazione di valutazioni pregresse che incidano sul giudizio successivo
- La valutazione della ricusazione è eminentemente concreta e caso per caso: non è possibile estendere per analogia le cause di incompatibilità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
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