Cassazione Penale, Sentenza n. 4960/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano le assoluzioni pronunciate dalla Corte di Appello di Torino (confermate in Cassazione) per quattro capi di imputazione: a) appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per la presunta sottrazione di una SIM aziendale e di un PC aziendale; b) accesso abusivo a sistema informatico protetto (art. 615-ter c.p.) per l'acquisizione di documenti aziendali a fini personali; c) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) per condotte concorrenziali fraudolente; d) tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) per la richiesta di dieci mensilità correlata alla minaccia di coinvolgere il collegio sindacale. Le parti civili contestavano errori di diritto e di valutazione probatoria da parte dei giudici di merito, sostenendo che gli elementi materiali e soggettivi dei reati fossero stati integrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili ritenendoli complessivamente infondati e confermando le assoluzioni decise in primo e secondo grado. Motivazioni principali: per l'appropriazione della SIM la Corte territoriale aveva accertato che si era trattato di un "scambio" di SIM e mancava il dolo di appropriazione; il PC risultava restituito e la società non riusciva a identificare il bene come proprio; per l'accesso informatico la consulenza ha dimostrato che i documenti trovati sul portatile erano stati creati prima delle dimissioni, quindi accessi legittimi quando Bernini era ancora autorizzato; per la turbata libertà dell'industria i comportamenti, pur concorrenziali, non erano idonei a turbare il normale svolgimento dell'attività o l'ordine economico come richiede l'art. 513 c.p.; per la tentata estorsione mancava la prova di una minaccia efficacemente idonea a costringere la società a pagare e del collegamento necessario con l'ingiusto profitto. La Cassazione ha ritenuto le ricostruzioni di merito fondate e non viziate da manifesta illogicità tale da giustificare annullamento.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto che per integrare il reato occorra anche il dolo di appropriarsi del bene; il mero scambio involontario o la restituzione di un altro bene non provano necessariamente la volontà di appropriarsi del bene altrui. Nel caso concreto mancando prova di intenzione dolosa, il reato non si è configurato.
art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico protetto)
La Corte ricorda l'orientamento secondo cui configura il reato l'accesso al sistema per finalità ontologicamente estranee alle autorizzazioni (cfr. Sez. U., n. 41210/2017), ma nel caso concreto i documenti rinvenuti erano stati creati quando l'imputato era ancora legittimato ad accedere; pertanto non è dimostrato un accesso abusivo successivo alle dimissioni.
art. 513 cod. pen. (turbata libertà dell'industria e del commercio)
Per integrare questa fattispecie è necessario che i mezzi fraudolenti mirino specificamente a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività economica incidendo sull'ordine economico. Atti di concorrenza sleale che colpiscono soltanto il mercato o i clienti, senza alterare il funzionamento dell'impresa, non soddisfano la fattispecie penale.
artt. 56 e 629 cod. pen. (tentata estorsione)
Per la tentata estorsione occorrono minaccia o costrizione idonee e la volontà di procurarsi un ingiusto profitto. La Corte ha ritenuto non provata la minaccia efficacemente idonea e il nesso causale con l'ingiusto profitto (le dieci mensilità), con conseguente esclusione del reato.
art. 513-bis cod. pen. (alterazione concorrenza con violenza o minaccia)
La Corte richiama la distinzione normativa: l'alterazione della concorrenza mediante violenza o minaccia rientra in art. 513-bis; nel caso esaminato tale requisito non è emerso, perciò la norma non è applicabile.
art. 2958 cod. civ. (disciplinante l'illecito concorrenziale)
La sentenza osserva che molte condotte reclamate come penalmente rilevanti possono invece rientrare in profili civilistici di concorrenza sleale, azionabili in sede civile ai sensi dell'art. 2958 c.c., se non sussistono gli elementi delittuosi richiesti dal codice penale.
Giurisprudenza: Sez. U., Sent. n. 41210 del 2017 ("Savani")
Sez. U., Sent. n. 41210 del 18/05/2017
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accesso al sistema autorizzato può essere abusivo se svolto per finalità ontologicamente diverse da quelle autorizzate; tuttavia ha ritenuto che, alla luce degli accertamenti fattuali, il principio non si applicava nel caso concreto perché i documenti erano stati acquisiti quando l'imputato era ancora autorizzato.
Massime di principio
- Appropriazione indebita (art. 646 c.p.): è necessario provare il dolo di appropriazione; il semplice fatto di non restituire un bene o di restituire un bene diverso non basta se emergono circostanze che fanno ritenere un errore o assenza di volontà di sottrazione.
- Accesso abusivo (art. 615-ter c.p.): la valutazione cruciale è la temporalità e la finalità dell'accesso. L'utilizzo di documenti o dati che erano già legittimamente in possesso del dipendente non costituisce automaticamente accesso abusivo dopo la cessazione del rapporto, salvo prova che l'accesso sia avvenuto o si sia mantenuto per finalità estranee all'autorizzazione.
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.): non si commette il reato per il mero comportamento concorrenziale; occorre provare l'intento e l'idoneità a turbare il normale svolgimento dell'attività economica e l'ordine economico.
- Tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.): va dimostrata una minaccia o una costrizione concreta e idonea a ottenere un vantaggio ingiusto; richieste economiche non accompagnate da effetti coercitivi provati possono non integrare il reato.
- Valore delle ricostruzioni di merito: le valutazioni probatorie e temporali operate da Tribunale e Corte d'Appello hanno grande rilievo in Cassazione e possono essere ritenute vincolanti se non emergono vizi di motivazione manifesti o travisamenti della prova evidenziabili ai sensi di legge.
- Pratiche di cautela operativa: in casi simili documentare chiaramente le date di creazione/accesso ai file, la consegna e la ricevuta di dispositivi e SIM, le comunicazioni formali di richiesta di restituzione e ogni elemento che possa provare intenzionalità o, al contrario, errore involontario; per la prova di minacce, conservare comunicazioni scritte o testimonianze che attestino la coercizione.
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