Cassazione Civile, Ordinanza n. 07263/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia non riguarda il merito dell'avviso di accertamento ICI 2010, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La parte istante ha segnalato che nel dispositivo era stata indicata, per mero errore, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia quale giudice di rinvio, mentre la motivazione indicava correttamente la Corte del Lazio; inoltre, nel dispositivo era stata omessa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controparte, nonostante tale statuizione fosse presente in motivazione. L'istanza è stata esaminata nel contraddittorio camerale con le parti ritualmente avvisate; la controparte non ha depositato memorie e il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 28036/2023: ha sostituito "Sicilia" con "Lazio" quanto al giudice di rinvio; ha inserito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato della società resistente; ha aggiunto la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, quale conseguenza automatica del rigetto/inammissibilità del gravame. La Cancelleria è stata incaricata delle annotazioni di legge.
Norme richiamate
Consente di sollecitare la correzione anche d'ufficio degli errori materiali della sentenza/ordinanza di cassazione, con rinvio alla disciplina camerale prevista dalla norma.
Il richiamo ai commi 1 e 2 giustifica la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti e la possibilità per queste di depositare memorie, non controricorso.
Viene richiamato come disciplina generale della correzione dell'errore materiale, a conferma della natura emendabile dell'errore meramente materiale contenuto nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quale effetto automatico del rigetto o dell'inammissibilità del gravame.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile quando risulti dal confronto tra motivazione e dispositivo e non incida sulla sostanza della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Cassazione, le parti possono partecipare alla camera di consiglio e depositare memorie, ma non proporsi controricorso in senso pieno.
- Se la motivazione contiene una statuizione e il dispositivo la omette per mero lapsus, la correzione può inserire la parte mancante senza alterare il contenuto decisorio già effettivamente assunto.
- La declaratoria di inammissibilità o rigetto di un gravame comporta, nei casi previsti dalla legge, l'automatica applicazione dell'ulteriore contributo unificato, che può essere esplicitata nel provvedimento anche in sede di correzione materiale.
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