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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24815/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: primo, la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell'avviso di rinvio dell'udienza dopo un legittimo impedimento dell'imputato; secondo, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica dell'avviso della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente dedotta, purché l'imputato abbia ricevuto regolare citazione; nel caso concreto la citazione era regolare e la nullità non era stata eccepita nei termini. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e della motivazione, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione logica e completa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei meriti; la Corte non ne discute il contenuto, ma rileva che il giudice di merito ha correttamente ritenuto sussistente il reato.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato per affermare che la nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere dedotta nei termini stabiliti, altrimenti si sana.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Usato per fondare la regola della sanatoria della nullità non tempestivamente eccepita.

  • art. 624 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di rinvio dell'udienza dopo un legittimo impedimento dell'imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non eccepita tempestivamente ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., quando la citazione originaria in giudizio sia stata regolarmente eseguita.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, salvo il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica, non contraddittoria e fondata su corretti argomenti giuridici, la doglianza che si risolva in una critica del merito è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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