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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29647/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato da una coerede per il pagamento di oltre 89.000 euro, in esecuzione di una precedente decisione del Tribunale di Rieti in materia di divisione ereditaria, confermata in appello dalla Corte d'appello di Roma. I ricorrenti avevano proposto opposizione deducendo, in sostanza, che il titolo non fosse utilmente azionabile: lamentavano la mancata notificazione personale della sentenza d'appello, la mancata spedizione in forma esecutiva e, più in generale, l'insussistenza o inidoneità del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva invece qualificato l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la sentenza d'appello era stata notificata ai difensori e che i ricorrenti avevano comunque proposto ricorso per cassazione, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo; aveva inoltre affermato che la condanna al pagamento della somma era immediatamente esecutiva, mentre solo il capo relativo all'estrazione a sorte dei lotti era subordinato al passaggio in giudicato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omessa pronuncia e erronea qualificazione della doglianza come opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che si trattasse di contestazione radicale del diritto di procedere ad esecuzione; 2) omesso esame del fatto che la sentenza di appello non sarebbe stata notificata personalmente né spedita in forma esecutiva; 3) violazione degli artt. 156, 474, 475, 479, 480 e 617 c.p.c. per avere applicato la sanatoria del raggiungimento dello scopo a una fattispecie in cui, secondo i ricorrenti, il titolo esecutivo sarebbe stato inesistente per mancato rilascio della formula esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: il Tribunale aveva correttamente qualificato la questione come opposizione agli atti esecutivi, avendo accertato la rituale conoscenza della sentenza d'appello da parte degli opponenti tramite notificazione ai difensori e la proposizione del ricorso per cassazione, sicché non risultava alcun concreto pregiudizio derivante dalla dedotta irregolarità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile perché riguardava, per la parte relativa alla pretesa insussistenza del titolo esecutivo, una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere con appello e non con ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva deciso sull'opposizione; inoltre ha ribadito che il titolo esecutivo esisteva ed era costituito dal capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna pecuniaria, immediatamente esecutivo, mentre solo il diverso capo sulla formazione dei lotti era subordinato al giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti principali alle spese e con compensazione delle spese nel rapporto tra la parte intimata rimasta contumace in cassazione e la resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione: omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi fosse omissione decisoria

  • art. 615 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere che la doglianza investisse il diritto di procedere ad esecuzione, ma la Corte ritiene che la censura fosse stata correttamente trattata come opposizione agli atti esecutivi o, per altra parte, come questione da far valere con appello

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come norma dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma la qualificazione dell'opposizione a precetto in tale ambito per i profili relativi agli atti prodromici

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo; la Corte applica il principio in presenza della conoscenza effettiva dell'atto e dell'assenza di pregiudizio

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato come norma sul titolo esecutivo; la Corte afferma che il titolo esisteva ed era la sentenza di primo grado almeno per il capo di condanna pecuniaria

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato in tema di spedizione in forma esecutiva; la Corte ritiene non decisiva la doglianza, essendo stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato in relazione al precetto intimato

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella massima giurisprudenziale sulla distintività, ai fini dell'impugnazione, delle due decisioni contenute in una sentenza resa su opposizione a precetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso risulti già manifestamente inammissibile o infondato, il principio di ragionevole durata consente di decidere immediatamente senza previa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non evocati.
  • L'opposizione a precetto può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi quando le censure attengono a irregolarità degli atti prodromici all'esecuzione e non alla mancanza del diritto sostanziale a procedere esecutivamente.
  • La mancata notificazione personale del titolo esecutivo o la dedotta irregolarità formale possono restare prive di rilievo quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo e la parte abbia avuto piena conoscenza del titolo, senza allegare un concreto pregiudizio.
  • Se una sentenza contiene decisioni distinte, una relativa alla regolarità degli atti esecutivi e una relativa all'esistenza del titolo esecutivo, i relativi capi seguono mezzi di impugnazione diversi: la prima si censura come opposizione agli atti esecutivi, la seconda va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza che l'ha decisa.
  • Quando la condanna pecuniaria è contenuta in una sentenza di primo grado non subordinata al passaggio in giudicato, quel capo costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile, anche se altri capi della medesima sentenza siano invece condizionati al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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