Cassazione Civile, Ordinanza n. 29994/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006, fondato sull’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, confermando la ripresa IVA ma ritenendo deducibili i costi. In cassazione ha ricorso il socio, quale coobbligata solidale della società cessata, deducendo tre motivi; dal testo della decisione, tuttavia, emerge che la Corte ha rilevato d’ufficio un vizio processuale preliminare: il ricorso introduttivo dinanzi alla CTP era stato proposto dalla società senza la necessaria partecipazione dei soci, litisconsorti necessari nei giudizi di accertamento relativi a società di persone e soci. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario nei gradi di merito, poiché il giudizio era stato instaurato senza la partecipazione di tutti i soci della società di persone interessata dall’accertamento unitario del reddito. Ha quindi dichiarato la nullità delle sentenze della CTP e della CTR, le ha cassate e ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di primo grado previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario, quando è proposta controversia che richiede la partecipazione di più soggetti necessari, deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria da parte della ricorrente nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’accertamento del reddito di società di persone e dei redditi dei soci sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario tra società e soci, perché l’accertamento ha natura unitaria.
- Se il giudizio di primo grado è stato introdotto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; in difetto, il processo è affetto da nullità assoluta.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
- La rimessione al primo giudice per rinnovare il giudizio è esclusa solo quando vi siano più giudizi paralleli già introdotti dai diversi litisconsorti e trattati/decisi unitariamente in una medesima composizione, potendosi in quel caso disporre la riunione anche in sede di legittimità.
- Nel giudizio tributario sull’accertamento unitario di società di persone, la mancata eccezione delle parti non sana il vizio di litisconsorzio necessario, se il contraddittorio non è stato correttamente instaurato fin dall’origine.
Come è indicizzato
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