Cassazione Penale, Sentenza n. 5043/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare per pena residua superiore a due anni. La ricorrente ha censurato (i) la mancata acquisizione e valutazione della relazione di sintesi del gruppo di osservazione, pervenuta dopo la chiusura del verbale e favorevole all'affidamento, nonostante il Tribunale l'avesse richiesta e la difesa avesse chiesto rinvio; (ii) la valutazione negativa sui "punti di riferimento" ritenuti non stabili, nonostante esistenza di opportunità lavorative e abitative verificate dalle forze di polizia; (iii) la deduzione del pericolo di fuga basata sulla sospensione di un processo per irreperibilità senza considerare che l'attuale detenzione è antecedente alla declaratoria di assenza e che non risultano notifiche ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. Motivi: il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinvio per acquisire e valutare la relazione del gruppo di osservazione richiesta e perita dopo la chiusura del verbale; ha omesso di considerare la condotta carceraria e non ha dato risposta al profilo rilevante relativo alla cronologia della detenzione rispetto alla declaratoria di assenza, che era stata invece utilizzata per giustificare il rischio di fuga. Per tali lacune motivazionali la decisione è stata annullata con rinvio affinché il Tribunale colmi le omissioni e decida nuovamente in piena autonomia.
Norme richiamate
art. 47, legge 354/1975 (Ord. pen.)
disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale e criteri di valutazione
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova come misura alternativa: la concessione richiede una prognosi ragionevole di reinserimento e si fonda su elementi istruttori (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare). La Corte ha richiamato che i risultati del gruppo di osservazione hanno rilievo decisivo e devono essere acquisiti e valutati.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
criterio di inammissibilità della detenzione domiciliare per pena residua superiore a due anni
Stabilisce il limite della pena residua oltre il quale la detenzione domiciliare è inammissibile; il Tribunale ha correttamente richiamato tale disposizione rispetto alla domanda di detenzione domiciliare.
norme sulla notificazione degli atti in caso di irreperibilità
Rileva per valutare la legittimità delle notifiche che fondano la declaratoria di irreperibilità: la Corte ha indicato che non si può dedurre automaticamente il pericolo di fuga se non sono rispettate le garanzie di notifica previste, e se la detenzione è antecedente alla declaratoria di assenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione)
Consente impugnare per violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per vizio di motivazione e omissione nell'acquisizione/valutazione di atti istruttori.
Massime di principio
- La relazione del gruppo di osservazione carceraria, se richiesta dal Tribunale e disponibile dopo l'udienza, deve essere acquisita e valutata: il giudice è tenuto a disporre il rinvio per assicurarne la considerazione prima di decidere sull'affidamento.
- Nella prognosi di reinserimento (ai fini dell'affidamento in prova) la condotta in carcere e i risultati dell'indagine socio-familiare hanno rilievo centrale e non possono essere omessi dalla motivazione.
- Le valutazioni negative sui "punti di riferimento" (es. assenza di stabile rete familiare o lavorativa) devono essere adeguatamente motivate se contraddette da elementi concreti come verifiche delle forze di polizia su lavoro e abitazione.
- Il pericolo di fuga non può essere desunto meccanicamente da un procedimento pendente o da una sospensione per irreperibilità se non sono state rispettate le garanzie di notificazione previste (art. 420-quater c.p.p.) o se la detenzione è antecedente alla declaratoria di assenza: il giudice deve valutare la temporalità e le modalità delle notifiche.
- L'omissione di risposta a specifiche e decisive deduzioni della difesa o la mancata valutazione di documenti espressamente richiesti costituiscono vizio di motivazione idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- Se la pena residua eccede i limiti previsti (es. oltre due anni ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis), la detenzione domiciliare può essere dichiarata inammissibile, ma tale statuizione deve comunque confrontarsi con il quadro complessivo degli elementi a favore dell'ammissibilità delle misure alternative.
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