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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20394/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano sostenendo la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. (denunciata con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) per non avere la Corte disposto la traduzione del decreto di citazione in appello in arabo o in francese, nonostante fosse emerso che l'imputato non conosceva la lingua italiana. Si deduceva la nullità del decreto di citazione in appello. Il difensore afferma di aver eccepito tempestivamente la nullità nelle conclusioni scritte depositate telematicamente prima dell'udienza di cui all'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020). Il Pubblico Ministero in Cassazione aveva chiesto invece l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., contiene solo le generalità dell'imputato, il luogo/data/ora dell'udienza e l'avvertimento sulla possibilità di essere giudicato in contumacia (richiamando le lettere a), f) e g) dell'art. 429), e quindi non riporta l'enunciazione della fattispecie e delle circostanze aggravanti che costituiscono l'accusa già nota all'imputato. Il diritto previsto dall'art. 143 (assistenza dell'interprete) assicura la comprensione dell'accusa e la partecipazione alle udienze; perciò la mancata traduzione del decreto di citazione in appello non comporta di per sé nullità. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha indicato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (decisione del 07/04/2022).

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa"

    La norma garantisce l'assistenza dell'interprete per l'imputato che non conosce l'italiano; la Corte ha interpretato che tale tutela riguarda la comprensione dell'accusa e delle udienze, ma non impone automaticamente la traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello quando questo non contiene l'enunciazione della fattispecie accusatoria

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti formali del decreto di citazione per il giudizio di appello; la Corte ha richiamato che esso contiene solo gli elementi indicati (lett. a, f, g dell'art. 429) e non l'enunciazione dell'accusa

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Disciplina il contenuto del decreto che dispone il giudizio di primo grado; la lettera c) prevede l'enunciazione del fatto, presente nel decreto di primo grado ma non nel decreto di citazione d'appello

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); è la base formale del motivo invocato dal ricorrente

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di rapina aggravata, del quale l'imputato era accusato e condannato nei gradi precedenti

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente

  • art. 6 CEDU

    "dell'accusa elevata contro di lui"

    Il diritto CEDU di essere informato in una lingua che si comprende riguarda l'essere informati dell'accusa; la Corte ha ritenuto che ciò non imponga la traduzione del mero decreto di citazione per l'appello che non riporta l'enunciazione dell'accusa

  • d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    Ha modificato il comma 2 dell'art. 143 cod. proc. pen.; la sentenza richiama questa sostituzione per l'interpretazione della disciplina sulla traduzione e sull'interprete

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato in relazione all'art. 23-bis e alle modalità telematiche di deposito delle conclusioni in sede processuale; il difensore ha fatto riferimento a depositi telematici effettuati ai sensi di tale disciplina

Massime di principio

  • Il decreto di citazione per il giudizio di appello, come previsto dalla legge, contiene solo elementi identificativi e di fissazione dell'udienza; non contiene l'enunciazione dell'accusa: quindi non è automaticamente obbligatoria la sua traduzione nella lingua dell'imputato che non conosce l'italiano.
  • Il diritto all'interprete (art. 143) garantisce la comprensione sostanziale dell'accusa e la partecipazione alle udienze; ove l'imputato sia assistito da interprete, la mancata traduzione formale del decreto di citazione per appello non costituisce di per sé pregiudizio del diritto di difesa.
  • Per ottenere l'annullamento per violazione linguistica occorre dimostrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione (non basta l'affermazione astratta della non conoscenza della lingua).
  • Se un atto processuale di notifica contenesse elementi sostanziali dell'accusa (es. enunciazione dei fatti/aggiornamento di contestazioni), la traduzione nella lingua dell'imputato sarebbe obbligatoria; va valutato il contenuto concreto dell'atto notificato.
  • È importante eccepire tempestivamente le nullità o le violazioni processuali; tuttavia la tempestività non è di per sé sufficiente senza la dimostrazione del nesso di causalità con un pregiudizio difensivo.
  • La tutela CEDU (art. 6) impone che l'imputato sia informato delle accuse in una lingua che comprende, ma tale obbligo riguarda il contenuto sostanziale dell'accusa e la possibilità effettiva di difendersi, più che la mera traduzione formale di atti che non contengano la qualificazione del fatto.

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