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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32299/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ordinato l'esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 19/10/2016 ritenendo l'appello tardivo. Con due motivi: (1) censurava la violazione di norme processuali e sostanziali su contumacia/assenza e decorrenza dei termini di impugnazione (si sostiene che il decreto di citazione era stato notificato il 24/06/2014 e che la normativa 1118/2014 era entrata in vigore successivamente, per cui la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere notificata come sentenza all'imputato contumace e i termini d'appello dovevano decorrere dalla notificazione dell'estratto contumaciale; inoltre invocava il principio di non retroattivita' delle norme peggiorative ai sensi dell'art.2 cod. pen.); (2) contestava che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avesse sostanzialmente pregiudicato il principio di intangibilita' del giudicato, poiche' la Corte di appello in una precedente sentenza (1/10/2019) aveva deciso nel merito (dichiarando la prescrizione) e l'unico rimedio contro quella decisione era il ricorso per cassazione, sicche' il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare l'inammissibilita' dell'appello emesso nel medesimo procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha chiarito che l'art. 669, comma 8, c.p.p. riguarda sentenze emesse in distinti procedimenti e non sentenze rese nell'ambito del medesimo procedimento; inoltre l'inammissibilita' dell'impugnazione puo' essere dichiarata solo dal giudice dell'impugnazione e non dal giudice dell'esecuzione. Di conseguenza l'ordinanza che aveva ordinato l'esecuzione per presunta tardivita' dell'appello e che aveva agito in materia di giudicato e ammissibilita' doveva essere annullata. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti, per competenza, al Tribunale di Lamezia Terme ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.313/2002.

Norme richiamate

  • art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

    Applicazione limitata alle ipotesi di sentenze emesse in distinti procedimenti; non legittima la declaratoria di inammissibilita' dell'appello da parte del giudice dell'esecuzione quando si tratta di medesimo procedimento

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle forme di trattamento della contumacia, ma la Corte si e' pronunciata soprattutto sul riparto di competenza tra giudice dell'esecuzione e giudice dell'impugnazione

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione; richiamata nel contesto del rimedio esperibile avverso decisioni della Corte d'appello

  • art. 628, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla competenza del giudice dell'esecuzione e impugnazioni, richiamata nel quadro delle norme processuali rilevanti

  • art. 2, cod. pen.

    Principio di non retroattivita' della legge penale piu' severa; invocato dal ricorrente per sostenere che la normativa introdotta nel 2014 non poteva essere applicata al fatto commesso precedentemente

  • art. 25, comma secondo, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie per l'imputato, con riferimento alla non retroattivita' e alla tutela dei diritti processuali

  • art. 24 Cost.

    Richiamata nel motivo sulla tutela giurisdizionale e sull'accesso ai rimedi: il ricorrente lamentava la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in riferimento al giusto processo e alla funzione dei diversi gradi di giudizio; utilizzato per sostenere che il giudice dell'esecuzione non puo' sostituirsi al giudice dell'impugnazione

  • art. 40, D.P.R. n. 313/2002

    Norma richiamata dalla Corte per la determinazione del tribunale competente a ricevere gli atti trasmessi (trasmissione al Tribunale di Lamezia Terme in ragione del luogo di nascita del ricorrente)

  • Legge 1118/2014 (richiamata nel testo come 1.118/2014)

    Richiamata dal ricorrente come norma intervenuta successivamente alla notifica del decreto di citazione e potenzialmente sfavorevole; la questione della sua applicazione retroattiva e degli effetti sulla qualifica di contumacia vs assenza era al centro del primo motivo

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non puo' dichiarare l'inammissibilita' di un'impugnazione emessa nel medesimo procedimento: tale valutazione spetta al giudice dell'impugnazione.
  • L'art. 669, comma 8, c.p.p. si applica quando si tratta di sentenze provenienti da procedimenti diversi; non e' configurabile come strumento per annullare l'effetto di un'appello proposto nello stesso procedimento.
  • Se il giudice dell'impugnazione decide nel merito senza rilevare la tardivita', l'unico rimedio contro quella decisione e' il ricorso per cassazione; in mancanza di tale ricorso la decisione passa in giudicato, a prescindere da successivi esiti circa l'ammissibilita' dell'impugnazione.
  • La distinzione tra contumacia e assenza e la corretta decorrenza dei termini d'appello (per es. decorrenza dalla notificazione dell'estratto contumaciale) puo' incidere sulla tempestivita' dell'impugnazione e va valutata alla luce delle norme vigenti al momento degli atti, tenendo conto del principio di non retroattivita' delle norme sfavorevoli.
  • In casi di conflitto sulla competenza territoriale o sulla trasmissione degli atti, occorre applicare le regole di riparto previste (es. art.40 D.P.R. n.313/2002) per individuare il tribunale competente a decidere sulle richieste derivanti dall'annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

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