Sentenza del 14/10/2024 n. 37640 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Responsabilità commercialista - Concorso di persone nel reato - Articolo 10quater D.Lgs. 74/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. era stata condannata per il reato previsto dall'art. 10‑quater, comma 2, D.Lgs. 74/2000 (utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti) in concorso con il collega C.C., il quale aveva materialmente presentato la dichiarazione integrativa e l'F24 con la compensazione. La difesa ha impugnato per Cassazione sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo ad A.A. (al più negligenza/colpa professionale), l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello nella ricostruzione del concorso, l'illogicità nel rifiuto del riconoscimento della continuazione ex art. 81 co. 2 c.p. rispetto a condanne pregresse e vizi nella determinazione della pena (aumento per recidiva e diniego delle attenuanti). In sostanza la questione centrale era se esistesse prova dell'accordo e della consapevolezza di A.A. circa l'uso di crediti inesistenti operato dal collega, o se i fatti dimostrassero soltanto negligenza professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: la sentenza di merito non ha dimostrato con sicurezza il dolo richiesto per il concorso nel reato ex art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000. La Cassazione ha qualificato gli elementi dei giudici di merito come prevalentemente presuntivi o indicativi di superficialità/negligenza, non sufficienti a provare la coscienza e volontà di cooperare nel metodo fraudolento. È stata quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti in ragione del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater, comma 2
Il reato si configura quando si utilizzano in compensazione crediti IVA 'non spettanti' o 'inesistenti' mediante F24; per la sua integrazione è necessario il dolo, ossia la consapevolezza e la volontà di utilizzare crediti inesistenti.
Riconosciuto il principio che la responsabilità penale si fonda sul dolo o sulla colpa a seconda del reato; la Corte ha richiamato la necessità di accertare la coscienza e la volontà del soggetto partecipante per il concorso di persone nel reato.
Costituzione, artt. 27 e 111
Richiamati in relazione al rispetto delle garanzie processuali e del principio di legalità/proporzionalità delle pene e alla corretta formazione della prova: la motivazione deve consentire la verifica del rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa.
Codice di Procedura Penale, artt. 192, 530, 533, 546
Richiamati in tema di valutazione della prova, motivazione della sentenza e regole sul giudizio: la Cassazione ha rilevato carenze di motivazione e elementi probatori non idonei a sorreggere la condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
Codice Penale, art. 81, comma 2
Norma sulla continuazione: la ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione con reati precedenti; la Cassazione ha rinviato la valutazione al giudice di merito, indicando che il riconoscimento richiede un'analisi concreta dell'identità di contesto e della riconducibilità delle condotte.
Codice Penale, artt. 133 e 62‑bis
Regole sulla determinazione della pena e sulla recidiva/attenuanti: la Corte ha ricordato che l'aumento per recidiva richiede una motivazione concreta circa la maggiore pericolosità e che il diniego delle attenuanti generiche non può essere meramente formale ma va ancorato agli elementi di reità concreti.
Art. 12 (pene accessorie) - richiamato in sentenza di merito
Citato in relazione alle pene accessorie applicate: la decisione di merito aveva previsto l'applicazione delle pene accessorie, ma la Cassazione ha annullato l'intero provvedimento con rinvio.
Massime di principio
- Per configurare il concorso di persone nel reato è necessario provare che l'imputato abbia dato un contributo consapevole e voluto alla condotta illecita altrui; mere deduzioni basate su interesse personale o rapporti professionali non sostituiscono la prova del dolo.
- La negligenza o la gestione superficiale dell'attività professionale (omessa comunicazione al cliente, mancati controlli sui mezzi adottati dal collega, fiducia non verificata) possono integrare responsabilità civile o disciplinare e, al massimo, responsabilità penale colposa, ma non automaticamente il dolo necessario per reati a titolo di dolo.
- La presentazione di atti coerenti con l'attività del cliente prima dell'intervento fraudolento da parte di terzi è un elemento rilevante a favore della buona fede e va considerato nel bilancio probatorio.
- Nella valutazione della prova il giudice di merito non può fondare la colpevolezza su mere presunzioni suggestive: le conclusioni sul dolo richiedono elementi diretti o presunzioni gravi, precise e concordanti che escludano ragionevoli spiegazioni alternative.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 co. 2 c.p.) richiede un esame concreto dell'identità di contesto e della connessione teleologica delle condotte; non è automatico quando le violazioni concernono atti professionali diversi o periodi differenti.
- Per l'aumento di pena per recidiva e per il diniego delle attenuanti il giudice deve motivare concretamente in che modo le condotte successive rivelino maggiore pericolosità o mancanza di buona condotta, non limitandosi a formule astratte.
- Pratiche difensive consigliate in situazioni simili: documentare tempestivamente i rapporti e le comunicazioni con terzi intervenuti (email, incarichi formali, deleghe), conservare le copie delle dichiarazioni presentate e delle verifiche effettuate (visure Equitalia, estratti conto), e produrre elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza dei metodi utilizzati da altri professionisti.
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