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Sentenza

Sentenza del 14/10/2024 n. 37640 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Responsabilità commercialista - Concorso di persone nel reato - Articolo 10quater D.Lgs. 74/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. era stata condannata per il reato previsto dall'art. 10‑quater, comma 2, D.Lgs. 74/2000 (utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti) in concorso con il collega C.C., il quale aveva materialmente presentato la dichiarazione integrativa e l'F24 con la compensazione. La difesa ha impugnato per Cassazione sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo ad A.A. (al più negligenza/colpa professionale), l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello nella ricostruzione del concorso, l'illogicità nel rifiuto del riconoscimento della continuazione ex art. 81 co. 2 c.p. rispetto a condanne pregresse e vizi nella determinazione della pena (aumento per recidiva e diniego delle attenuanti). In sostanza la questione centrale era se esistesse prova dell'accordo e della consapevolezza di A.A. circa l'uso di crediti inesistenti operato dal collega, o se i fatti dimostrassero soltanto negligenza professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: la sentenza di merito non ha dimostrato con sicurezza il dolo richiesto per il concorso nel reato ex art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000. La Cassazione ha qualificato gli elementi dei giudici di merito come prevalentemente presuntivi o indicativi di superficialità/negligenza, non sufficienti a provare la coscienza e volontà di cooperare nel metodo fraudolento. È stata quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti in ragione del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater, comma 2

    Il reato si configura quando si utilizzano in compensazione crediti IVA 'non spettanti' o 'inesistenti' mediante F24; per la sua integrazione è necessario il dolo, ossia la consapevolezza e la volontà di utilizzare crediti inesistenti.

  • Codice Penale, art. 43

    Riconosciuto il principio che la responsabilità penale si fonda sul dolo o sulla colpa a seconda del reato; la Corte ha richiamato la necessità di accertare la coscienza e la volontà del soggetto partecipante per il concorso di persone nel reato.

  • Costituzione, artt. 27 e 111

    Richiamati in relazione al rispetto delle garanzie processuali e del principio di legalità/proporzionalità delle pene e alla corretta formazione della prova: la motivazione deve consentire la verifica del rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa.

  • Codice di Procedura Penale, artt. 192, 530, 533, 546

    Richiamati in tema di valutazione della prova, motivazione della sentenza e regole sul giudizio: la Cassazione ha rilevato carenze di motivazione e elementi probatori non idonei a sorreggere la condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

  • Codice Penale, art. 81, comma 2

    Norma sulla continuazione: la ricorrente contestava il mancato riconoscimento della continuazione con reati precedenti; la Cassazione ha rinviato la valutazione al giudice di merito, indicando che il riconoscimento richiede un'analisi concreta dell'identità di contesto e della riconducibilità delle condotte.

  • Codice Penale, artt. 133 e 62‑bis

    Regole sulla determinazione della pena e sulla recidiva/attenuanti: la Corte ha ricordato che l'aumento per recidiva richiede una motivazione concreta circa la maggiore pericolosità e che il diniego delle attenuanti generiche non può essere meramente formale ma va ancorato agli elementi di reità concreti.

  • Art. 12 (pene accessorie) - richiamato in sentenza di merito

    Citato in relazione alle pene accessorie applicate: la decisione di merito aveva previsto l'applicazione delle pene accessorie, ma la Cassazione ha annullato l'intero provvedimento con rinvio.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso di persone nel reato è necessario provare che l'imputato abbia dato un contributo consapevole e voluto alla condotta illecita altrui; mere deduzioni basate su interesse personale o rapporti professionali non sostituiscono la prova del dolo.
  • La negligenza o la gestione superficiale dell'attività professionale (omessa comunicazione al cliente, mancati controlli sui mezzi adottati dal collega, fiducia non verificata) possono integrare responsabilità civile o disciplinare e, al massimo, responsabilità penale colposa, ma non automaticamente il dolo necessario per reati a titolo di dolo.
  • La presentazione di atti coerenti con l'attività del cliente prima dell'intervento fraudolento da parte di terzi è un elemento rilevante a favore della buona fede e va considerato nel bilancio probatorio.
  • Nella valutazione della prova il giudice di merito non può fondare la colpevolezza su mere presunzioni suggestive: le conclusioni sul dolo richiedono elementi diretti o presunzioni gravi, precise e concordanti che escludano ragionevoli spiegazioni alternative.
  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 co. 2 c.p.) richiede un esame concreto dell'identità di contesto e della connessione teleologica delle condotte; non è automatico quando le violazioni concernono atti professionali diversi o periodi differenti.
  • Per l'aumento di pena per recidiva e per il diniego delle attenuanti il giudice deve motivare concretamente in che modo le condotte successive rivelino maggiore pericolosità o mancanza di buona condotta, non limitandosi a formule astratte.
  • Pratiche difensive consigliate in situazioni simili: documentare tempestivamente i rapporti e le comunicazioni con terzi intervenuti (email, incarichi formali, deleghe), conservare le copie delle dichiarazioni presentate e delle verifiche effettuate (visure Equitalia, estratti conto), e produrre elementi che dimostrino l'assenza di conoscenza dei metodi utilizzati da altri professionisti.

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