Sentenza del 14/10/2024 n. 529 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Estinzione del debito attraverso i crediti dell'accollante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre avvisi di recupero per le annualità 2017-2018 relativi a due contratti di accollo tra la società accollata L. e la P. K. s.r.l. (accollante). P. si era impegnata a estinguere i debiti tributari di L. utilizzando suoi crediti IVA (secondo l'Ufficio derivanti da fatture per operazioni inesistenti), con pagamento da parte di L. di un corrispettivo pari all'80% dell'importo. L'Ufficio ha contestato la legittimità dell'estinzione tramite compensazione operata dall'accollante e l'inesistenza dei crediti IVA usati in compensazione; la contribuente ha dedotto la legittimità dell'operazione invocando l'art. 8 dello Statuto del contribuente e l'art. 17 d.lgs. 241/97, oltre la mancata sospensione dell'Agenzia nei 30 giorni.
La decisione
In sede di appello l'Agenzia ha ottenuto parziale accoglimento: il Collegio ha affermato che, prima dell'intervento del d.l. n. 124/2019, non esisteva un divieto generale che impedisse all'accollante di estinguere il debito mediante compensazione; l'inciso "nei confronti dei medesimi soggetti" dell'art.17 d.lgs. 241/97 è stato interpretato come riferito alla medesimezza del soggetto impositore (PA) e non come divieto per il terzo di usare i propri crediti. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto provata, secondo il criterio del più probabile che non, l'inesistenza dei crediti IVA esibiti dalla P., per cui L. resta responsabile in qualità di debitore principale. Per queste ragioni la Corte ha annullato gli avvisi impugnati limitatamente alle sanzioni, ha dichiarato compensate per metà le spese di lite e ha condannato la contribuente al pagamento di metà delle spese di lite liquidate (importi indicati in dispositivo). Le somme tributarie oggetto del recupero sono quindi confermate a carico della contribuente, mentre le sanzioni sono annullate.
Norme richiamate
art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
compensazione "dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti"
La Corte interpreta l'inciso "nei confronti dei medesimi soggetti" come riferito alla medesimezza del soggetto impositore (la PA) e non come limite soggettivo che vieti all'accollante terzo di usare i propri crediti in compensazione.
art. 8 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
comma 1: estinzione mediante compensazione; comma 2: legittimità del contratto di accollo senza liberazione dell'accollato
L'art. 8 riconosce la compensazione come metodo estintivo e legittima l'accollo non liberatorio: l'accollante diventa co-obbligato in solido e non v'è motivo di escludergli le modalità estintive riconosciute all'obbligato principale.
art. 27, comma 29-ter, del d.l. n. 223/2006 (c.d. 30 giorni)
"L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento ... contenenti compensazioni che presentano profili di rischio..."
La norma attribuisce una facoltà all'Agenzia di sospendere il pagamento per controllo; il decorso dei 30 giorni non crea una decadenza dell'Ufficio né impedisce eventuali successivi accertamenti sull'effettiva esistenza dei crediti utilizzati.
art. 1 del d.l. n. 124/2019
Il d.l. 124/2019 ha poi introdotto un divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione; la Corte ha ritenuto che prima di tale norma non vi fosse un divieto generale.
art. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamate in relazione alla natura dei controlli: i rimedi di controllo automatizzato e formale non sostituiscono né impongono che l'Ufficio proceda con un diverso tipo di atto (accertamento) quando è ravvisabile omessa esistenza di crediti.
Risoluzione Agenzia Entrate 206/E/2009 e modello F24
"possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto"
L'Agenzia stessa ha predisposto strumenti (modello F24 e pronunce) che consentono l'indicazione di codici fiscali multipli e la compensazione anche quando i versamenti non afferiscono al medesimo soggetto, elemento che supporta la fattibilità tecnica e amministrativa della compensazione da parte del co-obbligato.
Massime di principio
- Prima dell'intervento del d.l. n. 124/2019 non vi era un divieto generale che impedisse all'accollante di estinguere il debito dell'accollato mediante compensazione con propri crediti.
- L'accollo, essendo non liberatorio, rende l'accollante co-obbligato in solido ma non elimina la responsabilità del debitore originario: se il credito usato in compensazione è inesistente, il debitore originario resta tenuto al pagamento.
- La locuzione "nei confronti dei medesimi soggetti" dell'art. 17 d.lgs. 241/97 va interpretata come richiamo alla medesimezza del soggetto impositore (PA) e non come divieto soggettivo contrario alla compensazione effettuata da un terzo.
- La mancata sospensione dell'Agenzia nei 30 giorni non impedisce successivi accertamenti: il decorso del termine non crea una decadenza dell'Ufficio rispetto al potere di verificare l'effettiva esistenza del credito utilizzato in compensazione.
- L'Amministrazione può contestare l'inesistenza dei crediti anche dopo l'esecuzione della compensazione; pertanto chi utilizza crediti in compensazione deve avere adeguata documentazione e prova della genuinità dei crediti.
- In presenza di segnali di anomalia (società di breve vita, assenza di operatività, mancate dichiarazioni o mancanza di pagamenti contributivi), l'uso di crediti IVA è ad alto rischio di disconoscimento e la tutela cautelativa (diligenza probatoria) è necessaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2024Sentenza del 14/10/2024 n. 915 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 14 ott 2024Sentenza del 14/10/2024 n. 347 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 ott 2024Sentenza del 14/10/2024 n. 37640 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 ott 2024Sentenza del 15/10/2024 n. 770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 15 ott 2024Sentenza del 15/10/2024 n. 3429 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 16 ott 2024Sentenza del 16/10/2024 n. 765 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →