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Sentenza

Sentenza del 14/10/2024 n. 347 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha notificato agli stessi avvisi di accertamento per presunta distribuzione occulta di utili sulla base del maggior reddito societario emerso dopo il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili (carburanti, alberghi, consulenze). I contribuenti hanno contestato la presunzione sostenendo che si trattava di costi effettivamente sostenuti con uscita di cassa, perciò non vi sarebbe stata una maggiore disponibilità economica distribuibile. La CTP aveva accolto i contribuenti ritenendo dimostrata l'effettiva uscita di cassa e l'assenza della prova da parte dell'Ufficio che gli importi fossero stati retrocessi ai soci. L'Ufficio ha appellato sostenendo l'operatività della presunzione anche quando il maggior reddito deriva da costi indeducibili.

La decisione

La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario e rigettando i ricorsi riuniti dei contribuenti. La Corte si è conformata alla giurisprudenza della Cassazione (tra cui ord. n. 25322/2022) secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito determinato da costi fittizi o indeducibili si presume distribuito ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria che dimostri l'effettivo accantonamento o reinvestimento. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Ordinanza Cassazione n. 25322/2022

    Principio nomofilattico secondo cui, nelle società a ristretta base, il maggior reddito extracontabile consente di inferire la distribuzione agli soci salvo prova contraria (accantonamento o reinvestimento). Si applica anche quando il maggior reddito deriva da costi indeducibili effettivamente sostenuti.

  • Cass. 26248/2010

    Conferma dell'operatività della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base

  • Cass. 8473/2014

    Ulteriore conferma giurisprudenziale della presunzione in favore dell'Amministrazione finanziaria

  • Cass. 27049/2019

    Ribadisce che la presunzione può essere superata solo con prova che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti

  • Cass. 17959/2012 e Cass. 17960/2012

    Principio secondo cui costi fittizi o indeducibili determinano la presunzione di maggior reddito e non vi è differenza tra percezione di maggiori ricavi e indeducibilità/inesistenza di costi

  • Cass. 2224/2021

    Conferma che anche i costi indeducibili ma effettivamente sostenuti possono dar luogo a presunzione di distribuzione del maggiore reddito nelle società a ristretta base

  • Cass. 9519/2009 (22 aprile 2009)

    Sviluppa il concetto che la ristrettezza della base sociale e i legami di controllo giustificano la presunzione

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Richiamato come possibile motivo di indeducibilità (violazione del principio di competenza), ossia che il costo debba essere imputato ad altro esercizio

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 99

    Richiamato come norma richiamata per ragioni di indeducibilità (es. limiti alla deducibilità di taluni oneri)

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la ricostruzione di un maggior reddito societario tramite rettifiche fiscali (per costi fittizi o indeducibili) legittima una presunzione che tale maggior reddito sia stato distribuito ai soci proporzionalmente alle quote, salvo prova contraria.
  • La presunzione opera anche quando i costi sono indeducibili pur essendo stati effettivamente pagati: la rettifica fiscale che aumenta l'utile è considerata presuntivamente disponibile per la distribuzione.
  • Onere della prova: gravano sui soci/contribuenti gli elementi idonei a provare che il maggior reddito non è stato distribuito (es. documentazione di accantonamenti, reinvestimenti, decisioni sociali formali, flussi bancari che dimostrino mancata retrocessione ai soci).
  • La mera esistenza di pagamenti dalla cassa sociale non è in sé sempre sufficiente a escludere la presunzione; è necessario dimostrare concretamente la riduzione della disponibilità economica della società o l'effettivo impiego delle somme in finalità non distributive.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è fondamentale conservare documentazione completa e tracciabile (fatture, giustificativi di pagamento, estratti conto, delibere sociali su utili e destinazioni) e dimostrare formalmente l'utilizzo o la destinazione degli utili.

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