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Sentenza

Sentenza del 14/10/2024 n. 915 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IRES per l'anno 2013 (rideterminazione del reddito imponibile e richiesta di maggiore imposta) sostenendo che la società agricola V. ITALIA, possedendo partecipazioni in due società di capitali non agricole (P.P. s.r.l. e N. s.r.l.), aveva perso il requisito di esclusività dell'attività agricola richiesto per accedere alla tassazione su base catastale ex art. 32 TUIR. Il contribuente difendeva che le partecipazioni erano strumentali e residuali rispetto all'attività agricola e quindi non alteravano l'oggetto sociale né impedivano l'accesso al regime agevolato.

La decisione

La Corte d'Appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le partecipazioni assunte dalla V. ITALIA (16,66% in P.P. s.r.l. e 50% in N. s.r.l., quest'ultima inattiva) erano strumentali e connesse all'attività agricola (tutela e commercializzazione dei brevetti e gestione licenze), non avevano modificato l'oggetto sociale né creato controllo o distrazione dell'attività agricola e quindi non facevano venir meno il requisito di esclusività richiesto per la tassazione fondiaria ai sensi dell'art. 32 TUIR. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 32

    Regola il regime di tassazione su base catastale per le società agricole. La Corte ha ritenuto che l'accesso al regime non è escluso dalle partecipazioni se queste sono strumentali e non incidono sull'oggetto sociale agricolo.

  • D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - art. 2

    Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole..., sempreché i ricavi derivanti siano marginali.

    La Corte ha interpretato l'art. 2 nel senso che non tutte le attività diverse dall'agricoltura determinano la perdita dell'esclusività: sono ammesse attività strumentali o connesse che non snaturino la prevalenza dell'attività agricola.

  • Codice Civile - art. 2135

    Definisce le attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento, attività connesse). La Corte ha valutato la prevalenza di tali attività nell'impresa V. ITALIA.

  • Codice Civile - art. 2361

    Norma richiamata in relazione alla qualificazione delle partecipazioni societarie; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata questione di modifica dell'oggetto sociale postulata dall'Ufficio, avendo valutato la natura strumentale delle partecipazioni.

  • Circolare Ministero Finanze 50/E del 1 ottobre 2010

    La circolare distingue tra attività commerciali/industriali che escludono l'esclusività e attività che possono essere ammesse se strumentali a quella agricola. La Corte ha richiamato questo principio per sostenere la compatibilità delle partecipazioni strumentali con il regime agevolato.

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - art. 36 comma 8

    Richiamato nella discussione circa le attività marginali; la Corte ha ritenuto che l'elencazione delle ipotesi non debba essere interpretata in modo da escludere automaticamente le attività strumentali non menzionate esplicitamente.

  • Legge n. 212/2000 - art. 10

    Richiamata dal contribuente in relazione alla non contestabilità delle sanzioni per condivisibili incertezze interpretative; la Corte non ha dato accoglimento all'appello dell'Ufficio, il che rafforza la tesi di incertezza applicativa nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 546/1992 - art. 8

    Norma sulla non applicazione delle sanzioni in caso di ragionevole incertezza; il contribuente aveva chiesto l'applicazione di tale disposizione in via subordinata. La decisione favorevole al contribuente rende meno rilevante la questione sanzionatoria nel caso concreto.

Massime di principio

  • La mera detenzione di partecipazioni in società di capitali non agricole non determina automaticamente la perdita del requisito di esclusività dell'attività agricola: bisogna valutare se le partecipazioni siano strumentali o connesse all'attività agricola e se incidano sulla prevalenza dell'attività agricola.
  • Occorre valutare la sostanza economica e funzionale dell'investimento: percentuale di partecipazione, ruolo effettivo della partecipata (se svolge attività a tutela o commercializzazione di beni/intellettuali dell'agricola), effettiva produzione di ricavi da tali partecipazioni e se esse comportano controllo o modificazione dell'oggetto sociale.
  • La normativa e la circolare ministeriale ammettono attività non tipicamente agricole quando sono finalizzate a potenziare o tutelare l'attività agricola, purché il reddito principale derivi ancora dall'attività agricola.
  • In presenza di benefici fiscali (norma agevolativa) l'Amministrazione tende ad un'interpretazione restrittiva, perciò il contribuente dovrebbe documentare chiaramente la natura strumentale delle partecipazioni (contratti, organigrammi, flussi reddituali, inattività della partecipata, limiti statutari, ecc.).
  • Se i dividendi o i ricavi derivanti dalle partecipazioni superano in misura significativa i ricavi agricoli o se le partecipazioni comportano controllo e modifica dell'oggetto sociale, è probabile che si perda il requisito di esclusività.
  • In caso di interpretazione normativa dubbia, il contribuente può sollevare la questione di incertezza ai fini della non applicazione delle sanzioni (art. 10 L. 212/2000; art. 8 D.Lgs. 546/1992), ma la strategia più solida rimane dimostrare la connessione funzionale e la marginalità delle attività non agricole.

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