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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46861/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo: vizi motivazionali e violazione dell'art. 133 cod. pen., con la doglianza che il ricorrente avrebbe avuto un apporto collaborativo diverso e più intenso rispetto al coimputato (Gianni Galateo) e quindi avrebbe dovuto ottenere una più favorevole determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la censura del ricorrente mirava a una nuova valutazione della congruità della pena e del confronto tra coimputati, attività non sindacabile in sede di legittimità salvo l'esistenza di arbitrio, illogicità o violazione di legge, elementi non dimostrati. È stato inoltre osservato che neppure al coimputato erano state concesse le attenuanti generiche, così che il confronto proposto dal ricorrente era assertivo e generico. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma del reato addebitato (furto aggravato mediante uso di strumenti informatici o simili a seconda del contesto): indicata come norma-reato rispetto alla quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 625-bis cod. pen.

    Riferita alla circostanza attenuante che è stata concessa nella motivazione della sentenza di merito; la Corte di legittimità ha registrato la valutazione fatta dal giudice di merito.

  • art. 625, primo comma, n. 1 e 5 cod. pen.

    Aggravanti menzionate nella motivazione di merito rispetto alle quali la valutazione è stata effettuata; la Cassazione non ha ravvisato illegittimità nella loro valorizzazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio generale di determinazione della pena: la Corte ricorda che il giudice di merito fissa la pena base nel rispetto di tali principi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e il giudizio di proporzionalità: la Corte osserva che le censure del ricorrente non dimostrano violazione dei criteri legali o arbitrarietà nella motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione richiamati perché il ricorso era stato presentato nei limiti previsti da tale disposizione (una sola motivazione).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, conforme alla disciplina emergenziale citata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza della inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La fissazione e la graduazione della pena sono prerogativa del giudice di merito: la Cassazione non rivede valutazioni di merito sulla congruità della pena se non è dimostrato arbitrio, illogicità o violazione di norme.
  • Il confronto tra coimputati (per attribuire diverso trattamento sanzionatorio) deve essere fondato su elementi concreti e specifici: censure generiche o assertive non sono sufficienti in Cassazione.
  • Per far valere una viziosità motivazionale occorre indicare puntualmente omissioni, contraddizioni o errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito; il mero dissenso sulla valutazione non basta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato il rischio processuale prima di proporre ricorso certamente debole.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è utile documentare con precisione l'apporto personale del ricorrente rispetto a terzi (prove, atti, elementi probatori) se si chiede una diversa valutazione sanzionatoria in confronto ai coimputati.

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