Cassazione Penale, Sentenza n. 46861/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo: vizi motivazionali e violazione dell'art. 133 cod. pen., con la doglianza che il ricorrente avrebbe avuto un apporto collaborativo diverso e più intenso rispetto al coimputato (Gianni Galateo) e quindi avrebbe dovuto ottenere una più favorevole determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la censura del ricorrente mirava a una nuova valutazione della congruità della pena e del confronto tra coimputati, attività non sindacabile in sede di legittimità salvo l'esistenza di arbitrio, illogicità o violazione di legge, elementi non dimostrati. È stato inoltre osservato che neppure al coimputato erano state concesse le attenuanti generiche, così che il confronto proposto dal ricorrente era assertivo e generico. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma del reato addebitato (furto aggravato mediante uso di strumenti informatici o simili a seconda del contesto): indicata come norma-reato rispetto alla quale è stata pronunciata la condanna.
Riferita alla circostanza attenuante che è stata concessa nella motivazione della sentenza di merito; la Corte di legittimità ha registrato la valutazione fatta dal giudice di merito.
art. 625, primo comma, n. 1 e 5 cod. pen.
Aggravanti menzionate nella motivazione di merito rispetto alle quali la valutazione è stata effettuata; la Cassazione non ha ravvisato illegittimità nella loro valorizzazione.
Principio generale di determinazione della pena: la Corte ricorda che il giudice di merito fissa la pena base nel rispetto di tali principi.
Criteri per la determinazione della pena e il giudizio di proporzionalità: la Corte osserva che le censure del ricorrente non dimostrano violazione dei criteri legali o arbitrarietà nella motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione richiamati perché il ricorso era stato presentato nei limiti previsti da tale disposizione (una sola motivazione).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, conforme alla disciplina emergenziale citata.
Norma richiamata per la conseguenza della inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La fissazione e la graduazione della pena sono prerogativa del giudice di merito: la Cassazione non rivede valutazioni di merito sulla congruità della pena se non è dimostrato arbitrio, illogicità o violazione di norme.
- Il confronto tra coimputati (per attribuire diverso trattamento sanzionatorio) deve essere fondato su elementi concreti e specifici: censure generiche o assertive non sono sufficienti in Cassazione.
- Per far valere una viziosità motivazionale occorre indicare puntualmente omissioni, contraddizioni o errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito; il mero dissenso sulla valutazione non basta.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato il rischio processuale prima di proporre ricorso certamente debole.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è utile documentare con precisione l'apporto personale del ricorrente rispetto a terzi (prove, atti, elementi probatori) se si chiede una diversa valutazione sanzionatoria in confronto ai coimputati.
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