Cassazione Penale, Ordinanza n. 23273/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole agli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di riciclaggio. Il primo motivo censurava l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio già prospettata in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si risolveva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica della motivazione. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
È il delitto oggetto dell'imputazione, rispetto al quale la Corte ribadisce che la censura in cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già disattese in appello.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma non illogica, fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si traducano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello, quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione puntuale e coerente sul punto.
- Il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie né chiedere una rivalutazione del merito attraverso un confronto tra la motivazione impugnata e modelli alternativi di ragionamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario dare conto analiticamente di ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- La motivazione sulla responsabilità penale è insindacabile in cassazione quando non presenti vizi logici manifesti e sia sorretta da un corretto apprezzamento del dato probatorio e degli argomenti giuridici applicati.
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