Cassazione Penale, Ordinanza n. 29008/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito quanto all'affermazione di responsabilità per furto aggravato e alla pena, già ridotta in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riducendo la pena, aveva confermato nel resto la responsabilità per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta sufficienza degli elementi probatori a fondare l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'inattendibilità della prova indiziaria. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il primo motivo era in realtà una doglianza di merito non consentita in cassazione e comunque aspecifica, perché non si confrontava con il dato del rinvenimento di un frammento papillare all'interno della vetrata, elemento ritenuto logicamente incompatibile con la tesi del passaggio casuale. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sentenza impugnata aveva dato conto in modo congruo dei criteri seguiti; inoltre la pena era stata irrogata sotto la media edittale, sicché non era necessaria una motivazione particolarmente analitica.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato quale criterio legale per la commisurazione del trattamento sanzionatorio
implicitamente richiamato nel passaggio in cui la Corte esclude la deducibilità in cassazione di doglianze di fatto e di motivi non specifici
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rilettura del materiale probatorio o in doglianze di puro fatto, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente plausibile e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice reiterazione delle doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e quindi non consentito.
- Il rinvenimento di un elemento oggettivo coerente con la dinamica contestata può essere valorizzato dal giudice di merito quale dato incompatibile con spiegazioni alternative meramente assertive, se la valutazione non presenta manifesta illogicità.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve rispettare gli artt. 132 e 133 c.p.; quando la pena è irrogata in misura inferiore alla media edittale, la motivazione può essere sintetica purché siano richiamati gli elementi ritenuti rilevanti.
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