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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto alla società ricorrente, quale coobbligata solidale con un centro di trasmissione dati, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’annualità 2012, oltre interessi e sanzioni. I giudici di merito hanno respinto il ricorso della contribuente. In cassazione la società ha proposto sei motivi: due pregiudiziali, relativi alla pretesa erronea applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 220/2010, al rapporto con il diritto dell’Unione e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; e quattro di merito, riguardanti il presupposto soggettivo dell’imposta, il presupposto territoriale, l’asserita omessa pronuncia sulle censure unionistiche e il mancato riconoscimento dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e del legittimo affidamento. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che non potesse esserle applicata l’imposta unica come soggetto privo di concessione, che la disciplina fosse discriminatoria rispetto agli operatori nazionali, che non fosse integrato il presupposto territoriale in Italia e che la novella del 2010 avesse natura innovativa e sanzionatoria, idonea a escludere la sua responsabilità per il 2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha anzitutto escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata aveva già affrontato le questioni dedotte e che la censura mirava in realtà a contestare nel merito le argomentazioni della decisione di appello. Nel merito ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ribadendo che, ai fini dell’imposta unica, il presupposto è l’attività di gestione delle scommesse, svolta sia dal bookmaker sia dal centro di raccolta; che dal 2011 la disciplina chiarita dalla L. n. 220/2010 assoggetta al tributo anche i soggetti operanti senza concessione e i loro intermediari; che non vi è violazione del diritto UE né discriminazione, perché la normativa si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia; che il presupposto territoriale è integrato in Italia dall’attività materiale di organizzazione e raccolta delle scommesse; e che non sussiste alcun affidamento tutelabile o incertezza normativa dopo il chiarimento legislativo del 2010. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito che aveva mantenuto l’avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    Il soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza o inefficacia della concessione; se l’attività è svolta per conto di terzi, opera la solidarietà passiva del mandante.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64

    La norma esprime gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico, del contrasto al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali, nonché del recupero di base imponibile e gettito nel settore del gioco.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66

    È disposizione di interpretazione autentica: conferma che l’imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, con obbligazione solidale del mandante.

  • TFUE, art. 56

    Non osta a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta sui giochi i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro, quando la disciplina si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale.

  • TFUE, artt. 49, 52, 56 e 57

    Le censure fondate sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi sono state ritenute infondate, poiché la disciplina non introduce una discriminazione vietata nei confronti degli operatori esteri.

  • art. 267 TFUE

    È stata esclusa la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia aveva già risposto in modo chiaro e pertinente alle questioni sollevate.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono state tutte respinte perché infondate nel merito o insussistenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama e condivide la propria giurisprudenza precedente, motivando per relationem rispetto ai precedenti conformi.

  • artt. 8 d.lgs. 546/1992, 5 comma 1 e 6 comma 2 L. 472/1997, 10 comma 4 L. 212/2000

    Le norme invocate per l’esimente dell’obiettiva incertezza e per la tutela dell’affidamento non sono state ritenute applicabili a escludere la pretesa tributaria nel caso concreto.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo è l’attività di gestione delle scommesse, non la sola conclusione del contratto di scommessa; tale attività può essere svolta sia dal bookmaker sia dal centro di raccolta/intermediazione.
  • La disposizione interpretativa del 2010 conferma, per i periodi successivi alla sua entrata in vigore, che sono soggetti passivi anche gli operatori privi di concessione che gestiscono scommesse tramite intermediari stabiliti in Italia, con responsabilità solidale del mandante.
  • Ai fini della territorialità del tributo rileva il luogo in cui si svolgono le attività materiali di organizzazione, raccolta, registrazione e pagamento delle scommesse, che integrano il presupposto in Italia anche se il bookmaker ha sede all’estero.
  • Non sussiste violazione della libertà di prestazione dei servizi né discriminazione unionale quando la normativa fiscale colpisce indistintamente tutti gli operatori che gestiscono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
  • Il riconoscimento di una particolare posizione giurisprudenziale favorevole o della liceità dell’attività svolta non esonera dal tributo, se il soggetto ha comunque realizzato il presupposto impositivo delineato dalla legge.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza e la tutela del legittimo affidamento non operano quando la disciplina, per effetto di una norma interpretativa e dei successivi arresti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, abbia chiarito in modo definitivo la soggettività passiva e il regime applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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