Cassazione Civile, Ordinanza n. 28340/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro e sanzioni, emesso perché l'amministrazione ha disconosciuto i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. Il contribuente aveva acquistato un immobile con agevolazione, lo aveva rivenduto prima del quinquennio e aveva poi acquistato un altro immobile oltre il termine di un anno dalla vendita. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il termine triennale di decadenza dell'Ufficio decorresse dalla data di acquisto dell'immobile poi rivenduto; 2) nullità dell'avviso per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente ritenendo tempestivo l'atto impositivo e, inoltre, applicabile la forza maggiore per le problematiche sopravvenute agli impianti dell'immobile da riacquistare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per novità della questione, rilevando anche che, in materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo quando previsto espressamente dalla legge e nella specie non ricorreva tale ipotesi. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo: per la decadenza dall'agevolazione "prima casa" il termine annuale per il riacquisto decorre dalla vendita dell'immobile agevolato; solo allo spirare di tale termine, senza nuovo acquisto, il contribuente perde definitivamente il beneficio e da quel momento decorre il termine triennale di cui all'art. 76 d.P.R. n. 131/1986 per l'azione dell'Ufficio. Nel caso concreto l'atto impositivo notificato il 13 aprile 2015 è stato considerato tempestivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve essere specifica e ancorata al precetto normativo asseritamente violato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è richiamato insieme alla nullità dedotta, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e novità.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
Il termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio decorre dalla scadenza del termine annuale entro il quale il contribuente avrebbe dovuto riacquistare un immobile per non decadere dall'agevolazione.
art. 1, comma secondo, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 maggio 1993, n. 75
La decadenza dall'agevolazione prima casa è esclusa se, dopo la vendita infraquinquennale, il contribuente acquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
art. 1, nota 2-bis, punto 4, parte I, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Prevede il termine annuale per il riacquisto al fine di conservare il beneficio fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la questione dedotta deve essere specificamente prospettata, indicando le norme asseritamente violate e il confronto tra queste e la decisione impugnata; se la questione non è trattata nella sentenza di merito, il ricorrente deve anche dimostrare di averla già dedotta nei gradi precedenti e indicare dove ciò sia avvenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
- In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce regola generale di invalidità dell'atto: l'obbligo per l'Amministrazione di attivarlo sussiste solo quando sia espressamente previsto dalla legge.
- Quanto all'agevolazione 'prima casa', se l'immobile è alienato entro il quinquennio, il contribuente conserva il beneficio solo se acquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale; in mancanza, la decadenza si verifica allo spirare di tale termine annuale.
- Il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione per recuperare la maggiore imposta decorre dal momento in cui la decadenza dal beneficio si è definitivamente consumata, cioè dalla scadenza dell'anno successivo all'alienazione senza nuovo acquisto, e non dalla data del primo acquisto o della vendita in sé.
- Se l'avviso di liquidazione è notificato entro tre anni dalla scadenza del termine annuale per il riacquisto, l'azione dell'Ufficio è tempestiva.
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