Cassazione Penale, Ordinanza n. 26058/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Il ricorso per cassazione proponeva un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La doglianza sosteneva, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del giudizio di legittimità.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria e la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una rivalutazione del fatto in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente riferite alla violazione dell'art. 192 c.p.p. o al vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e di ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione congrua, logica e giuridicamente corretta a sostegno dell'affermazione di responsabilità, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile in cassazione se si risolve, senza denuncia di reali vizi motivazionali, nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle emergenze processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26044/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26047/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26049/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26050/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26051/2025 del 16/07/2025
- ordinanza_penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26052/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →