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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04061/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un contratto d'appalto (lavori di manutenzione straordinaria e ripristino) in cui il Condominio oppose ingiunzione di pagamento avanzata dall'impresa appaltatrice Vecchierelli, contestando vizi e difformità dell'opera e invocando la garanzia ex art. 1667 c.c.; l'appaltatrice chiamò in malleva la propria assicurazione e la subfornitrice/subappaltatrice M.P.M., che a sua volta chiamò Imberti e la sua assicurazione. In sede d'appello si discuterono riparto di responsabilità fra appaltatrice, subappaltatrice e subfornitore, la validità e tempestività delle denunce di vizi (necessarie per la malleva), il calcolo del credito residuo dovuto all'impresa (inclusione/quantificazione di pagamenti parziali e IVA) e la regolazione delle spese. In cassazione il Condominio ha censurato la motivazione della Corte d'appello (in particolare l'uso dell'importo originario della richiesta monitoria per il calcolo del credito residuo, omessa considerazione di pagamenti e del contratto, e omissione del calcolo dell'IVA nel controcredito), nonché contraddittorietà fra motivazione e dispositivo; M.P.M. ha proposto ricorso incidentale su vari punti, fra cui la mancata considerazione di una raccomandata di denuncia dei vizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Condominio limitatamente al primo motivo: ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello perché questa non ha spiegato il calcolo complessivo del credito residuo dell'impresa (ha preso il valore nominale dell'ingiunzione senza tener conto della quantificazione e dei pagamenti accertati in primo grado), violando il minimo costituzionale della motivazione. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame e il ricalcolo del credito residuo (con conseguente rideterminazione degli effetti economici). Sono state assorbite le altre censure del Condominio relative a quell'ambito (IVA, interessi, spese). Quanto al ricorso incidentale di M.P.M., è stato accolto parzialmente: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ha omesso di valutare la raccomandata prodotta da M.P.M. (che poteva provare la tempestiva denuncia dei vizi verso la subappaltatrice) e ha cassato la decisione nella parte pertinenti per riesame; è stato invece respinto il resto del ricorso incidentale. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso di Vecchierelli s.r.o. per difetto di potere rappresentativo nella procura speciale; ha preso atto di una conciliazione fra Zurich e Vecchierelli senza però estinguere le questioni fra le altre parti. La causa è rinviata per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Norma richiamata come base per la garanzia dell'appaltatore verso il committente per vizi dell'opera; la questione della tempestiva denuncia dei vizi è risultata centrale per l'operatività delle responsabilità e della malleva fra appaltatore e subfornitori

  • art. 696-bis c.p.c.

    Richiamato come rito utilizzato in un giudizio precedente per l'accertamento dei vizi (procedura cautelare), i risultati del quale sono stati fatti valere nel successivo giudizio di merito

  • D.Lgs. n. 231/2002

    "gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, dalla domanda al soddisfo"

    La Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto agli interessi moratori secondo il tasso previsto dal decreto, ma la Cassazione ha ritenuto che la determinazione del credito su cui calcolare tali interessi debba essere adeguatamente motivata

  • D.Lgs. n. 192/2012

    Richiamato come modifica al D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori; la sua applicazione dipende dalla corretta quantificazione del credito

  • art. 360 c.p.c. (comma primo, nn. 2, 3, 5)

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 circoscrive il controllo sulle sentenze di merito ai vizi estremi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà manifesta); il n. 2 e il n. 3 sono stati evocati nei ricorsi incidentali per profili di competenza/violazione di norme processuali

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiesto quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico che ha condotto alla decisione; la sua violazione può determinare nullità rilevabile in cassazione

  • art. 346 c.p.c.

    Norma sulla litispendenza; la Corte ha ricordato che l'eccepente deve dimostrare la persistenza dei presupposti della litispendenza al momento della decisione impugnata

  • art. 372 c.p.c.

    Rilevato nel contesto della prova documentale: atti concernenti questioni proponibili in ogni grado non sono soggetti a preclusione, ma l'eccepente deve produrre la documentazione che attesti la persistenza dello stato

  • art. 1655 c.c. e ss.

    Richiamati in relazione al rapporto fra appalto e subappalto; la Corte ha osservato che la valutazione dell'autonomia del subappalto e del contenuto delle prestazioni è questione di merito riservata al giudice di merito e non rivedibile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n.5

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme relative all'appello incidentale e alla regolazione delle spese; la Corte ha valutato la motivazione del rigetto dell'appello incidentale del Condominio sulla compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    Riferimento al "minimo costituzionale" della motivazione (art. 111, comma 6), usato dalla Corte per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla in sede di legittimità solo i vizi estremi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà manifesta o motivazione incomprensibile): se la motivazione non rende conoscibile il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, la sentenza può essere cassata e rinviata per nuovo esame
  • In cause di appalto/subappalto la tempestiva "denuncia dei vizi" (meglio se documentata, es. raccomandata ricevuta) è condizione essenziale per l'operatività della malleva verso subappaltatori/subfornitori; la sua prova deve essere esaminata dal giudice e l'omesso esame può giustificare la cassazione
  • Il calcolo del credito residuo e l'uso di importi originari di una richiesta monitoria non possono sostituire una motivazione che tenga conto della quantificazione effettuata in primo grado e dei pagamenti parziali; il giudice d'appello deve esplicitare come è pervenuto al nuovo ammontare
  • L'eccezione di litispendenza richiede che chi la solleva dimostri non solo l'esistenza ma la persistenza dei presupposti al momento della pronuncia; è necessario produrre documentazione aggiornata
  • Un controricorso è inammissibile se la procura speciale è conferita da chi non aveva potere di rappresentanza: la verifica della legittimazione a conferire procura è rilevante e può comportare l'inammissibilità del gravame
  • Accordi conciliativi fra assicuratore e assicurato possono estinguere il rapporto processuale relativo a quell'assicuratore, ma non incidono automaticamente sulle questioni pendenti fra le altre parti
  • Gli errori meramente materiali sono emendabili con procedura di correzione, ma l'omissione motivazionale che impedisce di comprendere il ragionamento giudiziale non è mero errore materiale e comporta cassazione e rinvio
  • Le questioni di interpretazione del contenuto contrattuale (diversa applicazione del subappalto rispetto al contratto principale) sono di norma riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo specifica deduzione di violazione dei canoni ermeneutici

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