Cassazione Civile, Sentenza n. 04047/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Salerno) che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento n. 09720150008678400 emessa da "Equitalia Sud S.p.A." (poi "Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.") per ICI relativa all'anno 2009 (due fabbricati e un terreno ad Avellino). Il ricorrente contestava, in particolare: 1) la validità della notifica della cartella a mezzo servizio postale; 2) la carenza di motivazione della cartella; 3) la decadenza del potere di riscossione in capo a "Equitalia" (per illegittimità delle proroghe legislative e incompatibilità con il diritto dell'UE); 4) il mancato rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: a) la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è conforme all'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602 e alla giurisprudenza consolidata, quindi valida; b) la cartella è adeguatamente motivata quando richiama l'atto impositivo precedente (avviso di accertamento) già congruamente motivato; c) le proroghe legislative che hanno mantenuto "Equitalia" nello svolgimento del servizio di riscossione fino all'entrata in vigore del d.l. 22/10/2016, n. 193 (e alla successiva istituzione e subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione) non risultano incompatibili con il diritto unionale dato il carattere pubblicistico/strumentale della funzione e la base normativa; d) la questione della decadenza del potere di accertamento attiene all'atto presupposto (avviso di accertamento) e non può essere sollevata, in via principale, nell'impugnazione della cartella stessa (oltre alle preclusioni processuali applicabili). Spese e contributo unificato regolate come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
"la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890"
La Corte conferma che l'agente della riscossione può notificare la cartella tramite raccomandata A/R in conformità alla normativa postale; non è necessaria l'applicazione della disciplina ordinaria delle notifiche del processo civile (legge n. 890/1982).
"scioglimento mediante la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese (senza procedura di liquidazione) delle società del gruppo 'Equitalia'"
La normativa ha disciplinato lo scioglimento delle società del gruppo "Equitalia" e il subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; questo assetto legale attenua/o elimina le criticità di legittimità relative alle proroghe transitorie del potere di riscossione.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3
Origina il gruppo "Equitalia" e attribuisce funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate esercitabili tramite società partecipate; la disciplina mostra la natura pubblicistica e lo strumentalismo delle società coinvolte.
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 106
"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ... sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento ... della specifica missione loro affidata."
La Corte ha ritenuto che la riscossione tributaria locale rientri nei servizi di interesse economico generale; gli Stati membri conservano un margine di organizzazione (in house, società partecipate, ecc.) purché l'assetto non contrasti in modo ingiustificato con le regole di concorrenza UE.
Direttive UE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Richiamate per il contesto normativo europeo in materia di affidamento di servizi e appalti; la Corte osserva che le direttive non impongono un obbligo uniforme di gara quando lo Stato-organizza il servizio in modo diverso (es. in house o società partecipate) sulla base di norme nazionali.
art. 7, comma 2, lett. gg-ter), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito)
"a decorrere dal 31 dicembre 2012 ... la società Equitalia S.p.a. ... cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ... dei Comuni"
Punto di riferimento per le scadenze iniziali; la giurisprudenza e la successiva legislazione hanno poi previsto numerose proroghe transitorie sul tema.
La Corte ha valutato le molteplici norme di proroga nel loro insieme, ritenendole finalizzate a un riordino ordinato e transitorio e, quindi, compatibili con il diritto UE ove fondate su disposizione di legge e funzionali alla continuità del servizio.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (contenuto della cartella di pagamento) e d.m. 3 settembre 1999, n. 321
La cartella di pagamento conforme al modello ministeriale contiene il contenuto minimo richiesto e soddisfa l'obbligo motivazionale previsto dalla normativa tributaria; il richiamo all'atto impositivo precedente può essere sufficiente.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è valida se effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento conformemente all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e alla giurisprudenza consolidata.
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando richiama un atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) già congruamente motivato; non sempre è necessario allegare integralmente l'atto presupposto.
- Le questioni sulla decadenza del potere impositivo attengono all'atto presupposto (es. avviso di accertamento) e vanno tempestivamente sollevate nei relativi giudizi; impugnarne la decadenza direttamente in via principale nella sede dell'impugnazione della cartella può essere inammissibile o precluso.
- Proroghe legislative che mantengono l'affidamento di un servizio pubblico a società a partecipazione pubblica possono essere compatibili con il diritto UE quando la disciplina ha base normativa, la società agisce in funzione strumentale/"in house" e non sussiste una spoliazione che pregiudichi la concorrenza in modo ingiustificato.
- La soglia minima di motivazione richiesta alla sentenza è costituzionalmente delineata: la motivazione non deve essere meramente apparente ma deve consentire il controllo della logicità del decisum; tuttavia la mera trascrizione di massime giurisprudenziali può essere sufficiente se chiarisce la ratio decidendi applicabile.
- In controversie tributarie ove sussista la 'doppia conforme' (soccombenza in primo e secondo grado) sono frequenti preclusioni processuali all'assunzione di nuovi profili di fatto o di diritto in cassazione; occorre curare la tempestività e la forma dell'impugnazione degli atti presupposti.
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