Cassazione Civile, Ordinanza n. 30878/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita, effettuata da una società ammessa a concordato preventivo e poi fallita, di un locale terraneo a favore di una persona fisica, con successiva locazione dell’immobile a terzi. Il fallimento ha agito per far dichiarare l’inefficacia della compravendita e della locazione, assumendo che l’alienazione dell’immobile, compiuta durante la procedura concordataria senza autorizzazione del giudice delegato, integrasse un atto di straordinaria amministrazione. In primo grado sono state accolte le domande del fallimento e, separatamente, la domanda di garanzia della compratrice nei confronti del notaio rogante e della compagnia assicuratrice; in appello la condanna al risarcimento è stata rideterminata in via restitutoria, mentre sono state confermate l’inefficacia dell’atto di compravendita e il rigetto della rivalsa verso i terzi chiamati. Con il ricorso per cassazione la compratrice ha dedotto tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 167 l.fall., sostenendo che gli effetti della disciplina concordataria decorressero dall’ammissione alla procedura e che la vendita fosse precedente, oppure che la scrittura privata del 16 novembre 1989 avesse già perfezionato il trasferimento sostanziale prima dell’apertura della procedura; 2) vizio motivazionale per avere la corte territoriale riconosciuto la responsabilità del notaio ma escluso la sua rivalsa e ritenuto non provato il danno nei confronti dei chiamati; 3) ulteriore vizio motivazionale e travisamento delle prove, assumendo che la corte d’appello avesse omesso di considerare l’atto notarile, le dichiarazioni dell’amministratore della società venditrice e la fattura quietanzata, tutti elementi che, secondo la ricorrente, dimostravano il pagamento del prezzo e rendevano opponibile il fatto al soggetto che aveva rilasciato le quietanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ma ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la conferma dell’inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 167 l.fall., osservando che la scrittura privata invocata dalla ricorrente era stata ritenuta priva di data certa e che il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e dell’interpretazione del documento. Ha invece ritenuto fondato il rilievo relativo alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, delle quietanze e dichiarazioni rese dall’amministratore della società alienante, documenti che, essendo provenienti dal soggetto che li aveva rilasciati, erano opponibili a costui e potevano incidere sulla prova del danno e del quantum della pretesa risarcitoria esercitata nei suoi confronti.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, le alienazioni immobiliari compiute durante il concordato preventivo sono atti di straordinaria amministrazione e richiedono la previa autorizzazione del giudice delegato; l’elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è ritenuto non tassativo, ma per gli immobili la qualificazione legislativa è espressa e non lascia margini interpretativi.
La scrittura privata invocata per anticipare temporalmente il perfezionamento dell’operazione è stata ritenuta priva di data certa e quindi non opponibile alla procedura.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e che il vizio motivazionale oggi è circoscritto ai soli casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalia motivazionale al minimo costituzionale.
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e non può essere considerato; di conseguenza è inutilizzabile anche la memoria del controricorrente tardivo.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la combinazione indistinta di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale nel medesimo motivo, poiché il giudice di legittimità non può essere onerato di ricostruire autonomamente il contenuto delle doglianze.
- L’interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione apparente, non per la mera preferenza della parte per una diversa lettura del documento.
- Nel regime del concordato preventivo applicabile ratione temporis, la vendita di un immobile della società ammessa alla procedura, compiuta senza autorizzazione del giudice delegato, integra un atto di straordinaria amministrazione e può essere dichiarata inefficace verso la procedura.
- Una scrittura privata priva di data certa non è opponibile alla procedura concorsuale e non può essere utilizzata per anticipare il momento rilevante ai fini dell’opponibilità dell’atto successivo.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non coincide con l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione in senso generico, ma solo con l’omesso esame di un fatto storico decisivo o con anomalie radicali della motivazione.
- Le quietanze e le dichiarazioni di pagamento rilasciate da un soggetto sono opponibili a chi le ha emesse; quindi, se il giudice omette di considerarle nella prova del pagamento o del danno nei confronti del medesimo soggetto, la decisione può essere cassata per omesso esame di un fatto decisivo.
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