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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17520/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative alla condanna per estorsione (anni 2 e mesi 3, multa euro 300). Il rigetto era basato sull'accertata irreperibilità del condannato presso il domicilio eletto (Pomezia, via Lima n.1) segnalata dalla polizia municipale. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di notifica perché l'ordinanza era stata notificata solo al difensore ex art.161 c.p.p. senza preventiva notifica (anche soltanto tentata) al domicilio eletto; (ii) violazione o erronea applicazione dell'art.677, comma 2-bis c.p.p. e degli artt.47, 47-ter, comma 1-bis dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che l'irreperibilità era erronea in quanto viveva da quattro anni all'indirizzo indicato con la figlia, e che l'errata indicazione della polizia municipale aveva determinato il rigetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che eventuali vizi della comunicazione dell'ordinanza non comportano la nullità del provvedimento impugnato. Sul merito la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità delle misure alternative e ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva rilevato l'irreperibilità del condannato (per attestazione della polizia municipale e per l'assenza di contatti con gli uffici competenti nonostante l'avviso lasciato). La Corte ha inoltre osservato che il difensore avrebbe potuto contestare l'irreperibilità nelle udienze del 22 giugno e del 30 settembre 2022 ma non lo ha fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La notifica al difensore ex art.161 è idonea e la mancata preventiva notifica al domicilio non determina automaticamente la nullità del provvedimento; il difensore aveva facoltà di agire nelle udienze ma non ha contestato l'irreperibilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti e li ha ritenuti inconferenti o comunque non idonei a superare il vaglio di ammissibilità/merito.

  • art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiama regole procedurali sull'istruttoria per le misure alternative; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una valutazione sufficiente e motivata e che non sussista erronea applicazione della norma.

  • artt. 47 e 47-ter Ord. pen.

    Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate in relazione ai criteri per le misure alternative (esame della personalità, domicilio, prospettive di lavoro). La Corte ha confermato che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Norme che hanno consentito al Tribunale di sorveglianza di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in pendenza del ricorso per cassazione; la sospensione è stata disposta in sede di merito cautelare ma non ha inciso sull'esito definitivo del ricorso in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la norma e, inoltre, ha condannato il ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione valuta prevalentemente profili di diritto: contestazioni di merito sulla valutazione dei fatti e della discrezionalità del giudice di merito (es. idoneità del domicilio, prognosi di risocializzazione) sono difficilmente accolte se la motivazione è adeguata e logica.
  • La rilevazione dell'irreperibilità del richiedente da parte delle autorità (polizia municipale, carabinieri, ecc.) può legittimare il rifiuto delle misure alternative quando impedisce di svolgere l'istruttoria socio-familiare necessaria.
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è procedura prevista e, se il difensore partecipa alle udienze e non contesta tempestivamente le risultanze istruttorie, la posizione sostanziale del ricorrente può risultare compromessa in sede impugnativa.
  • Chi richiede misure alternative deve collaborare attivamente: assenza di contatti con gli organi competenti o mancata comparizione alle udienze indeboliscono le pretese e possono essere interpretate come disinteresse.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale articolare censure di diritto precise; tentativi di riformare valutazioni di fatto o di merito saranno dichiarati inammissibili o infondati se la motivazione di merito risulta congrua.
  • Ove il ricorso sia ritenuto irrituale o manifestamente infondato la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende, come deterrente contro impugnazioni temerarie.

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