Cassazione Penale, Ordinanza n. 06685/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che l'aveva condannata per furto aggravato, contestando un solo profilo: la ritenuta aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., cioè il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la circostanza aggravante non fosse correttamente sussistente. La Corte rileva però che le doglianze erano formulate in modo generico e non si confrontavano con la motivazione del primo giudice; inoltre il ricorso richiamava impropriamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, già esclusa dal Tribunale, senza incidere realmente sulla ratio della decisione impugnata.
Norme richiamate
La circostanza aggravante del furto contestata riguardava il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la censura difensiva è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita ad affermazioni generiche e non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- Quando la censura investe una circostanza aggravante, il ricorrente deve indicare in modo puntuale perché la motivazione sulla sua sussistenza sarebbe erronea o illogica; un richiamo astratto a profili non decisivi o già esclusi dal giudice di merito non è sufficiente.
- La manifesta inammissibilità dell'impugnazione può integrare profili di colpa del ricorrente e legittimare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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