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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20426/2020 del 28/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 con sanzioni per complessivi €7.664.316,29, contestando che CARUSO (amministratore di fatto) e la GLOBAL TRADING avrebbero partecipato, in qualità di società "cartiera", a una frode carosello. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. l. 326/2003 sostenendo che le sanzioni avrebbero natura esclusivamente societaria e non potrebbero essere addebitate a persona fisica; (2)-(4) vizi relativi alla carenza di prova circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione, la partecipazione della GLOBAL TRADING alla frode e la legittimità della rideterminazione di imponibile e IVA

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che le sanzioni previste dall'art. 7 non possano essere applicate a una persona fisica che abbia posto in essere le condotte e ne abbia tratto beneficio: rilevando la possibilità di ascrivere le violazioni all'autore materiale/beneficiario. Sui successivi motivi la Corte ha dichiarato inammissibile la censura in quanto il giudice di merito (C.T.R.) ha adeguatamente motivato la ricostruzione sulla base dell'istruttoria (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di terzi, documentazione bancaria, patteggiamenti penali) e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione in assenza di errori di diritto. Pertanto il rigetto è confermato e le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sanzioni previste per frodi IVA (es. meccanismi di "carosello") possono essere indirizzate anche contro persone fisiche (amministratori di fatto) quando risultino essere gli autori o i beneficiari delle condotte illecite
  • La prova della partecipazione a uno schema di frode può fondarsi su elementi indiziari plurimi e concatenati (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, movimenti bancari, patteggiamenti penali) e, se ritenuti congruenti dal giudice di merito, sono idonei a reggere l'accertamento
  • In cassazione non è consentita una rilettura globale e critica del materiale probatorio: la suprema Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la congruità della motivazione, ma non la valutazione di fatto effettuata dal giudice di merito salva la sussistenza di specifici vizi di motivazione
  • Chi impugna in sede di cassazione deve indicare profili in cui sussistono effettivi errori di diritto o vizi motivazionali qualificati; la mera dissociazione dalle valutazioni probatorie non è sufficiente
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la Cassazione può compensare le spese tra le parti anche in caso di rigetto del ricorso

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