Cassazione Civile, Sentenza n. 20426/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 con sanzioni per complessivi €7.664.316,29, contestando che CARUSO (amministratore di fatto) e la GLOBAL TRADING avrebbero partecipato, in qualità di società "cartiera", a una frode carosello. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. l. 326/2003 sostenendo che le sanzioni avrebbero natura esclusivamente societaria e non potrebbero essere addebitate a persona fisica; (2)-(4) vizi relativi alla carenza di prova circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione, la partecipazione della GLOBAL TRADING alla frode e la legittimità della rideterminazione di imponibile e IVA
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che le sanzioni previste dall'art. 7 non possano essere applicate a una persona fisica che abbia posto in essere le condotte e ne abbia tratto beneficio: rilevando la possibilità di ascrivere le violazioni all'autore materiale/beneficiario. Sui successivi motivi la Corte ha dichiarato inammissibile la censura in quanto il giudice di merito (C.T.R.) ha adeguatamente motivato la ricostruzione sulla base dell'istruttoria (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di terzi, documentazione bancaria, patteggiamenti penali) e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione in assenza di errori di diritto. Pertanto il rigetto è confermato e le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti
Norme richiamate
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella L. n. 326 del 2003
La norma, come interpretata dalla Corte, consente l'irrogazione di sanzioni non solo alla società formale ma anche a chi, come persona fisica (amministratore di fatto), abbia concretamente posto in essere e beneficiato delle condotte rilevanti ai fini IVA
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento di uno dei motivi di cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto il motivo relativo all'erronea applicazione della norma infondato
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato a seconda del vizio motivazionale contestato; la Corte ha ritenuto inammissibile la rilettura del materiale probatorio e quindi ha respinto la censura motivazionale
art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (citato in atti)
Norma processuale relativa alle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero; citata nelle fasi di udienza, senza influsso sul merito sostanziale della decisione
Massime di principio
- Le sanzioni previste per frodi IVA (es. meccanismi di "carosello") possono essere indirizzate anche contro persone fisiche (amministratori di fatto) quando risultino essere gli autori o i beneficiari delle condotte illecite
- La prova della partecipazione a uno schema di frode può fondarsi su elementi indiziari plurimi e concatenati (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, movimenti bancari, patteggiamenti penali) e, se ritenuti congruenti dal giudice di merito, sono idonei a reggere l'accertamento
- In cassazione non è consentita una rilettura globale e critica del materiale probatorio: la suprema Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la congruità della motivazione, ma non la valutazione di fatto effettuata dal giudice di merito salva la sussistenza di specifici vizi di motivazione
- Chi impugna in sede di cassazione deve indicare profili in cui sussistono effettivi errori di diritto o vizi motivazionali qualificati; la mera dissociazione dalle valutazioni probatorie non è sufficiente
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la Cassazione può compensare le spese tra le parti anche in caso di rigetto del ricorso
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