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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione forzata presso terzi promossa da una società cessionaria di un credito risultante da decreto ingiuntivo. Il debitore ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che il credito azionato fosse prescritto. In precedenza lo stesso debitore aveva già introdotto un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro il diritto della creditrice di agire in executivis in forza del medesimo titolo; in quel giudizio la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del debitore, affermando la prescrizione del credito perché l'azione esecutiva era stata intrapresa oltre dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto una revocatoria promossa dal dante causa della creditrice e senza atti interruttivi anteriori al 2013. La creditrice ha poi impugnato la sentenza resa sull'opposizione proposta nel successivo pignoramento presso terzi, ma il ricorso per cassazione era fondato su due motivi che la Corte non illustra nel merito, poiché ha rilevato che la medesima questione era già coperta da giudicato, in quanto la sentenza resa tra le stesse parti sull'opposizione preventiva era divenuta definitiva a seguito di dichiarazione di improcedibilità del relativo ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la questione decisa nel giudizio impugnato coincideva con quella già definita, tra le stesse parti, nella precedente opposizione all'esecuzione, la cui sentenza d'appello era ormai coperta da giudicato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per l'opposizione preventiva all'esecuzione, già proposta dal debitore per contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per l'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione forzata presso terzi, oggetto del giudizio poi impugnato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione per la decisione del ricorso.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, qualora dovuto.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una medesima questione tra le stesse parti sia già stata decisa con sentenza passata in giudicato, il ricorso per cassazione che riproponga la stessa doglianza è inammissibile per la preclusione derivante dal giudicato.
  • Il giudicato formatosi su una decisione resa in un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione preclude la riproposizione della medesima contestazione nel successivo giudizio di opposizione avente ad oggetto lo stesso credito e le stesse parti.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è sufficiente che la censura investa un punto già coperto da giudicato sostanziale; in tal caso non occorre esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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