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Ordinanza

Ordinanza n. 1542/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ursula Elfriede Hanika l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 27.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 18.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero del turismo sull'istanza di riconoscimento presentata il 24 febbraio 2025, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto del 27 novembre 2025 e provvedimento di rigetto del riconoscimento del 18 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale, deducendo l'inerzia protrattasi oltre il termine indicato. Dopo l'adozione del provvedimento definitivo di rigetto del 18 dicembre 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo l'annullamento del preavviso di rigetto e del diniego, previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato il rigetto del riconoscimento; il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l'esercizio in Germania per almeno un anno dell'attività di guida turistica, attività che in tale Stato non risulta regolamentata.

La decisione

Il Tribunale ha preso atto che il sopravvenuto provvedimento definitivo di rigetto ha fatto venir meno il silenzio impugnato. Poiché la ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda sul silenzio. Quanto alla domanda cautelare proposta contro gli atti di rigetto, l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris, poiché non risultava documentato il requisito professionale richiesto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. È stato ritenuto mancante anche il periculum in mora, in considerazione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo fa venir meno l'inerzia oggetto dell'azione avverso il silenzio; nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto a tale domanda.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda contro il silenzio, divenuta priva di interesse dopo l'adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Applicato per disporre la conversione del rito da camerale a ordinario in relazione alla controversia sul provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il possesso del requisito relativo all'esercizio per almeno un anno dell'attività professionale in Germania, ove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, è stato ritenuto non comprovato allo stato degli atti e quindi ostativo al riconoscimento del fumus cautelare.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento definitivo sull'istanza dell'interessato fa venir meno l'inerzia oggetto dell'azione avverso il silenzio; se il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, la relativa domanda non deve più essere esaminata nel merito.
  • Quando il silenzio impugnato viene superato da un provvedimento espresso e quest'ultimo è impugnato con motivi aggiunti, il giudice può convertire il rito camerale in rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., con cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per la domanda sul silenzio.
  • In sede cautelare, il requisito professionale necessario per il riconoscimento di una qualifica deve risultare adeguatamente documentato; la mancata produzione della documentazione comprovante l'esercizio dell'attività per il periodo richiesto esclude, allo stato degli atti, il fumus boni iuris.
  • La natura meramente pretensiva dell'interesse azionato non esclude in assoluto la tutela cautelare, ma impone una specifica verifica del periculum in mora; in assenza di un pregiudizio cautelabile, la domanda di sospensione deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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