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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1392/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava che il termine di prescrizione del reato di minaccia (commesso il 6/8/2013) fosse invece spirato prima della sentenza di appello. In particolare deduceva che non dovesse essere computato un periodo di sospensione di 72 giorni riferito al rinvio dell'udienza del 1/6/2018, poiché quel rinvio era stato concesso per "legittimo impedimento" del difensore della parte civile e, secondo il ricorrente, la mancata opposizione del difensore dell'imputato non poteva valere come tacita adesione che giustificasse la sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l'art. 159 c.p. e la giurisprudenza consolidata: la sospensione della prescrizione opera per legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore; l'impedimento del difensore della parte civile non è idoneo di per sé a sospendere la prescrizione. Tuttavia, se il giudice concede un rinvio discrezionale anche senza le condizioni formali del legittimo impedimento, la sospensione opera per l'intero periodo. Inoltre, la richiesta di rinvio fatta solo dalla parte civile, senza adesione del difensore dell'imputato, non costituisce causa di sospensione. Nel caso concreto la Corte ha computato 434 giorni di sospensione (129 giorni per rinvio concorde e 305 giorni per adesione all'astensione collettiva), ha escluso il conteggio del rinvio 1/6/2018-22/3/2019 richiesto solo dalla parte civile e ha ritenuto che la prescrizione sia maturata il 16/4/2022 (dopo la sentenza di appello). Poiché il ricorso era inammissibile non è stato possibile far luogo a declaratoria di prescrizione sopravvenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Nome del reato contestato (minaccia) per l'indicazione del capo di imputazione; citato come riferimento materiale del fatto.

  • art. 159, comma primo, cod. pen.

    "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni"

    Stabilisce i casi di sospensione della prescrizione e il limite dei 60 giorni quando l'impedimento riguarda le parti o i loro difensori; la Corte ha richiamato la distinzione tra impedimento del difensore dell'imputato (rilevante) e dell'avvocato della parte civile (non riconosciuto come causa automatica di sospensione).

  • art. 420-ter, comma quinto, c.p.p. (richiamato)

    Richiama la disciplina del "legittimo impedimento" del difensore ai fini del rinvio dell'udienza: la norma è applicabile al difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile, secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per precisare che le statuizioni civili restano ferme anche in caso di declaratoria di prescrizione a seguito dell'accoglimento del ricorso; rilevante per escludere rimborsi spese alla parte civile nel presente giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. opera principalmente per impedimenti riconducibili all'imputato o al suo difensore; l'impedimento del difensore della parte civile non è di per sé causa di sospensione.
  • Una richiesta di rinvio formulata unicamente dalla parte civile, anche se non contrastata dalla difesa dell'imputato, non determina la sospensione della prescrizione, salvo che il difensore dell'imputato non aderisca esplicitamente alla richiesta.
  • Se il giudice concede un rinvio discrezionale pur in assenza delle condizioni del legittimo impedimento, la sospensione della prescrizione opera per l'intero periodo del differimento e non trova applicazione il limite dei sessanta giorni previsto dall'art. 159.
  • In caso di calcolo della prescrizione è necessario sommare tutti i periodi validamente sospensivi (es. rinvii concordi, adesioni all'astensione collettiva, rinvii disposti dal giudice) e verificare la data effettiva di maturazione rispetto alla sentenza impugnata.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non può pronunciare sulla prescrizione sopravvenuta successivamente alla sentenza impugnata; la declaratoria di prescrizione posteriore non può essere rilevata in quella sede.
  • Per evitare incertezze nella computazione dei termini, le parti dovrebbero dichiarare espressamente adesione o opposizione alle richieste di rinvio e registrare in udienza la motivazione e la titolarità dell'impedimento.

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