Cassazione Penale, Ordinanza n. 17593/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata non viene quindi riformata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 5 giugno 2024. L'unica doglianza dedotta riguardava la mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p., cioè la scriminante/causa di non punibilità invocata dalla difesa. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità.
Norme richiamate
La doglianza difensiva invocava la mancata applicazione della disposizione; la Corte non entra nel merito della sua operatività nel caso concreto, ma osserva che la censura è già stata vagliata e disattesa in appello con motivazione immune da vizi manifesti.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si limita a riproporre censure già esaminate e motivate in modo logicamente e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione del merito se la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diverse cause ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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