Cassazione Penale, Sentenza n. 29344/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Taddio: censura per violazione dell'art. 507 c.p.p. per avere la Corte di appello ammesso la riescussione del testimone Verneglione ritenendo indispensabile la prova nonostante la presunta decadenza dell'accusa; deduce inoltre omissione di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rosso: plurimi motivi di merito volti a contestare la sussistenza della fattispecie (artt. 640 e 640-bis c.p.), l'inversione dell'onere della prova relativamente all'effetto delle spese sui progetti, la travisazione della prova e la mancata indicazione del beneficiario dell'ingiusto profitto (società vs soggetto), nonché profili relativi alla confisca (applicabilità temporale di norme, misura del profitto, restituzione tramite fideiussione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di Taddio riguardante l'art. 507 c.p.p., ribadendo il potere-dovere del giudice di assumere d'ufficio nuove prove se assolutamente necessarie, anche con riferimento a nuovo esame di teste già sentito. Tuttavia ha accertato la prescrizione del reato contestato a Taddio (art. 4 d.lgs. 74/2000 commesso il 30/09/2011) e ha annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti per estinzione del reato. Quanto a Rosso, i motivi diretti a negare la responsabilità sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte territoriale aveva già pronunciato la prescrizione; la Cassazione ha richiamato l'onere, in ricorso contro sentenza di prescrizione, di dedurre con evidenza elementi che giustifichino l'assoluzione. Tuttavia i motivi relativi alla confisca sono stati ritenuti fondati: la Corte di appello non ha motivato adeguatamente l'entità del profitto confiscabile, la titolarità del profitto (persona vs società) e l'effetto della presunta restituzione tramite fideiussione, per cui la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
Norme richiamate
terminata l'acquisizione delle prove il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova
la norma autorizza e talvolta obbliga il giudice a disporre l'assunzione d'ufficio di prove nuove, anche di nuovi esami di testi già sentiti, se tali acquisizioni risultano assolutamente necessarie per decidere; la 'novità' può riguardare circostanze non ancora esplorate
art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
norma che disciplina il reato contestato a Taddio; utilizzata per determinare la pena edittale e, di conseguenza, i termini di prescrizione
principio utile al calcolo dei termini di prescrizione in relazione al massimo edittale
regole per il calcolo della prescrizione tenuto conto degli atti interruttivi e delle sospensioni
previsione che consente al giudice di assolvere con formula piena se dalla stessa sentenza di prescrizione emergono ictu oculi le cause di non punibilità; richiede che il ricorrente in Cassazione dimostri con evidenza tali presupposti
norma sulla lista dei testimoni e sulle decadenze, cui è riferita la possibilità che il giudice integri d'ufficio la prova anche quando vi sia stata inosservanza delle formalità delle parti
disciplinava l'istituto della confisca di valore; la Corte ha ritenuto non rilevante la questione ratione temporis nel caso concreto perché la confisca disposta è di tipo diretto (somme di denaro) e non per equivalente
richiamato nelle censure relative al profitto e alla misura della confisca e alla sua applicabilità nel tempo
norme che definiscono il reato di truffa e le fattispecie aggravate; oggetto delle contestazioni di Rosso sulla sussistenza degli elementi costitutivi e sull'individuazione del beneficiario dell'ingiusto profitto
Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2010
interpretazione costituzionale che impone al giudice, al termine del dibattimento, di ammettere prove richieste se risultano assolutamente necessarie e non manifestamente superflue o irrilevanti
Massime di principio
- Il giudice di merito può e talvolta deve disporre d'ufficio l'assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. quando esse risultino "assolutamente necessarie" per decidere; la novità può riguardare nuove circostanze anche di testi già escussi
- La decadenza della prova per omissione delle parti non è necessariamente insuperabile: il potere d'ufficio può integrare lacune istruttorie rilevanti per la decisione
- Se la sentenza di merito dichiara la prescrizione, il ricorso per cassazione che ne contesta l'esito deve dedurre con evidenza elementi tali da giustificare direttamente l'assoluzione (art. 129 c.p.p.); in mancanza i motivi di merito risultano inammissibili
- La confisca di somme di denaro deve essere adeguatamente motivata in relazione al quantum del profitto o prezzo del reato e all'identità del beneficiario: il giudice di merito deve spiegare come è determinato il profitto e perché colpisce il singolo anziché la società
- Le questioni di applicabilità temporale di nuove disposizioni penali o processuali vanno valutate distinguendo la confisca diretta (denaro) dalla confisca per equivalente o di valore; la qualifica giuridica dell'ablazione influisce sulla rilevanza di modifiche normative successive
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare l'intero quadro normativo (pena edittale, atti interruttivi, sospensioni per rinvii) e motivare il computo temporale con precisione
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