Cassazione Civile, Sentenza n. 23756/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'assegnazione in favore di Lube Industries del ricavato di un pignoramento presso terzi (nei confronti di Groupama Assicurazioni e della debitrice Arredando Casa 751 S.r.l.), con contestazione della validità e della tempestività della notifica del pignoramento in estensione effettuata presso lo studio dell'avvocato designato quale procuratore generale alle liti della debitrice e, secondariamente, deduzioni sulla rilevanza della dichiarazione resa dal terzo pignorato (sulla inesistenza di ulteriori somme pignorabili) e sulla quantificazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Stones ritenendo fondata la censura relativa alla nullità della notifica presso il procuratore domiciliatario. Ha dichiarato che, in assenza di limitazioni espresse e univoche nella procura generale con elezione di domicilio effettuata con l'istanza di visibilità, la notifica del pignoramento in estensione eseguita presso il domicilio eletto del procuratore è valida. Per effetto di ciò la sentenza del Tribunale di Roma n. 2057/2023 è stata cassata in relazione a quel profilo e la causa rinviata al Tribunale di Roma ad altra composizione per la decisione di merito e sulle spese, con espressa enunciazione del principio di diritto: in assenza di espressioni univoche che limitino i poteri della procura correlata all'elezione di domicilio prevista dall'art. 492, comma 2, c.p.c., è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo.
Norme richiamate
Norma procedurale di opposizione agli atti esecutivi: il ricorso era esperito ai sensi di questa disposizione contro l'ordinanza che aveva assegnato il ricavato con preferenza alla creditrice procedente.
art. 499, comma 4, cod. proc. civ.
Regola relativa all'estensione del pignoramento e alla possibilità di preferenza; la valutazione dei "giusti motivi" per non estendere il pignoramento è stata oggetto di doglianza, ma è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 492, comma 2, cod. proc. civ.
Disposizione che impone l'invito al debitore a dichiarare residenza o eleggere domicilio; la Corte ha interpretato l'elezione di domicilio collegata alla procura/istanza di visibilità come idonea a ricevere anche notifiche successive, salvo limitazioni esplicite.
Norma sulla notificazione a persone fisiche: la tempestività e la regolarità della successiva notificazione al debitore sono state contestate in primo grado ma, con l'accoglimento del primo motivo, tale questione è stata assorbita.
art. 547 e art. 546 cod. proc. civ.
Norme relative alle dichiarazioni del terzo pignorato e al vincolo delle somme; la corte di merito aveva ritenuto rilevante una dichiarazione del terzo che aveva vincolato un importo pari alla somma precettata aumentata della metà, ma la Corte di Cassazione non ha deciso definitivamente sul punto essendo assorbito dal vizio della notifica.
Richiamato nella discussione in ordine alla efficacia della procura e dell'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che la procura generale alle liti, senza limitazioni esplicite, consente la validità della notifica presso il domiciliatario.
art. 17 cod. proc. civ. e norme sulle spese (artt. 91, 92 c.p.c. e 75 disp. att.)
Richiamate dalle parti in relazione alla determinazione del valore della causa e delle spese; la questione delle spese è stata rinviata al giudice di rinvio per la decisione.
Giurisprudenza: Cass., ord. 9 agosto 2018, n. 20706
Citata in motivazione per affermare che l'autorizzazione alla visibilità del fascicolo e il conferimento della procura sono elementi che, insieme, mostrano la finalità di partecipazione al procedimento e la legittimità della notifica al domicilio eletto.
Massime di principio
- Una procura generale alle liti che contenga un'elezione di domicilio, senza limitazioni esplicite e univoche, rende valida la notificazione degli atti processuali (anche pignoramenti in estensione) presso il domicilio eletto del procuratore.
- L'elezione di domicilio disposta ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c. va interpretata coerentemente con la finalità di speditezza del procedimento esecutivo e può valere per le notifiche successive connesse al processo, salvo clausole limitative nella procura.
- Se si contesta la nullità di una notifica effettuata presso un domiciliatario, è decisivo dimostrare l'esistenza di limitazioni esplicite nella procura o nell'elezione di domicilio; l'assenza di tali limitazioni tende a favorire la validità dell'atto.
- La tempestività della rinnovazione della notificazione deve essere valutata alla luce della ragionevole durata e degli sviluppi del procedimento esecutivo; tuttavia, le questioni procedurali sulla tempestività possono risultare assorbite se la notifica primaria è ritenuta valida.
- Le dichiarazioni rese dal terzo pignorato (circa somme vincolate o disponibili) devono essere valutate nel merito dal giudice dell'esecuzione; non è automatico che una dichiarazione del terzo renda inutile l'estensione del pignoramento senza un esame complessivo delle circostanze.
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