Cassazione Civile, Sentenza n. 23705/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Masselli impugnava l'avviso di accertamento n. TVK0300402146/2014 emesso nei confronti della New Logos Assistenza Soc. Coop. Onlus per l'anno 2011. In via preliminare deduceva la nullità della notifica perché l'atto era stato notificato a lui nonostante avesse cessato la carica di legale rappresentante anteriormente alla notifica; affermava tuttavia la propria legittimazione ad impugnare l'atto in nome proprio per il principio costituzionale della difesa. Nel merito contestava l'accertamento e l'addebito di IRES e IVA alla cooperativa, sostenendo sussistenza dei requisiti di mutualità. L'Agenzia eccepiva che l'atto era diretto esclusivamente alla società e che Masselli era privo di legittimazione ad agire in proprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che l'avviso era diretto esclusivamente alla società cooperativa e che Masselli, pur destinatario della notifica, non era destinatario di pretese impositive o sanzionatorie nei suoi confronti. Ne consegue il difetto di "legitimatio ad causam" e l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto da Masselli. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre Masselli è condannato alle spese del presente grado per euro 18.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
Richiamata dalla Corte come fondamento della verifica della legittimazione ad agire: la mancanza del potere di rappresentanza o della titolarità per impugnare un atto diretto ad altro soggetto determina inammissibilità dell'azione e la questione è rilevabile d'ufficio.
art. 382 c.p.c.
Norma che consente alla Corte di cassare senza rinvio quando il motivo è assorbente e non è necessario un nuovo esame; applicata per cassare la sentenza impugnata senza rinvio.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Norma citata dalle parti in relazione alla disciplina del giudizio tributario; dalla sentenza emerge che non può essere intesa nel senso di conferire legittimazione ad agire in proprio al destinatario della sola notifica quando l'atto è diretto esclusivamente alla società.
art. 112 c.p.c.
Richiamata nel contrasto sulle modalità di proposizione del gravame e sulla valutazione delle deduzioni in appello; la Corte però ha risolto la controversia sulla base della preliminare questione di legittimazione.
art. 2909 c.c.
Norma menzionata dall'Ufficio in uno dei motivi di ricorso (riguardante effetti di giudicati o pregresse pronunce), ma la Corte ha ritenuto il profilo assorbente relativo alla legittimazione processuale.
Massime di principio
- Se un atto impositivo è intestato e diretto esclusivamente a una persona giuridica, solo quest'ultima ha normalmente legittimazione ad impugnarlo; il mero destinatario della notifica, non destinatario di pretese dirette, non è legittimato ad agire in proprio.
- La "legitimatio ad causam" è questione preliminare rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio: il giudice deve verificare a quale titolo il soggetto agisca e se a quel titolo abbia diritto di ottenere la pronuncia richiesta.
- La ricezione della notifica di un atto rivolto alla società non conferisce automaticamente al destinatario persona fisica un interesse giuridicamente rilevante per impugnare l'atto in proprio, neanche per contestare la propria qualità rappresentativa.
- Se l'Amministrazione intende attribuire responsabilità tributaria a un amministratore, deve emanare un atto specifico che lo coinvolga; solo contro tale atto l'amministratore potrà esercitare difesa e impugnazione a tutela della sua posizione personale.
- Quando il difetto di legittimazione è manifesto, la pronuncia di inammissibilità può portare alla cassazione senza rinvio della decisione impugnata; le spese seguono la soccombenza nel grado di cassazione, salvo compensazione nei gradi di merito.
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