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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09490/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato, la sentenza di appello aveva applicato un giudizio di equivalenza tra circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p. Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato e verteva esclusivamente sulla censura del regime di equivalenza delle circostanze. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico: a fronte dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui non vi erano ulteriori elementi valorizzabili in senso favorevole all'imputato, il ricorso non indica alcuna specifica circostanza di fatto o di diritto trascurata dai giudici di merito e idonea a fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, limitandosi a rinviare all'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Il motivo di ricorso che contesti il giudizio di equivalenza tra circostanze deve indicare specifiche circostanze trascurate dal giudice di merito e idonee a sostenere una diversa valutazione di prevalenza; il mero richiamo all'atto di appello è insufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che censuri il giudizio di equivalenza o di bilanciamento tra circostanze senza indicare in modo puntuale quali elementi specifici siano stati omessi o mal valutati dal giudice di merito.
  • La critica al trattamento delle circostanze attenuanti o aggravanti deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso la presenza di ulteriori elementi favorevoli, il ricorso deve spiegare perché tale valutazione sia erronea e su quali dati concreti si fondi la richiesta di prevalenza.
  • Il mero rinvio ai motivi d'appello, senza autonoma specificazione delle ragioni di censura in sede di legittimità, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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