Cassazione Penale, Ordinanza n. 09490/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, la sentenza di appello aveva applicato un giudizio di equivalenza tra circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p. Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato e verteva esclusivamente sulla censura del regime di equivalenza delle circostanze. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico: a fronte dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui non vi erano ulteriori elementi valorizzabili in senso favorevole all'imputato, il ricorso non indica alcuna specifica circostanza di fatto o di diritto trascurata dai giudici di merito e idonea a fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, limitandosi a rinviare all'atto di appello.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso che contesti il giudizio di equivalenza tra circostanze deve indicare specifiche circostanze trascurate dal giudice di merito e idonee a sostenere una diversa valutazione di prevalenza; il mero richiamo all'atto di appello è insufficiente.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che censuri il giudizio di equivalenza o di bilanciamento tra circostanze senza indicare in modo puntuale quali elementi specifici siano stati omessi o mal valutati dal giudice di merito.
- La critica al trattamento delle circostanze attenuanti o aggravanti deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso la presenza di ulteriori elementi favorevoli, il ricorso deve spiegare perché tale valutazione sia erronea e su quali dati concreti si fondi la richiesta di prevalenza.
- Il mero rinvio ai motivi d'appello, senza autonoma specificazione delle ragioni di censura in sede di legittimità, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →