Cassazione Penale, Ordinanza n. 18887/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto, detenuto in esecuzione di una pena complessiva di anni sette e mesi otto di reclusione, derivante da cumulo di condanne per estorsione e evasione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, allegando una condizione di dipendenza da alcol e stupefacenti e un disagio personale e familiare che lo spingerebbe a delinquere. Il Tribunale di sorveglianza ha però respinto l'istanza valorizzando l'incidenza negativa delle ulteriori condanne, i numerosi rapporti disciplinari emersi durante la detenzione, la ritenuta pericolosità del condannato e l'inidoneità del domicilio indicato per la presenza di un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 94 d.P.R. 309/1990 e agli artt. 3, 27 e 32 Cost., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato adeguatamente il nesso tra dipendenza e condotte criminose e la finalità terapeutica della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e logica e che i motivi di ricorso si risolvessero in censure fattuali e rivalutative, inidonee nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza era costruita trascurando il dato della pericolosità attuale del condannato e proponendo una lettura dell'art. 94 d.P.R. 309/1990 contrastante con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento terapeutico non può essere concesso al tossicodipendente attualmente pericoloso, poiché il programma terapeutico richiede la collaborazione del soggetto, incompatibile con tale condizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con le ulteriori prescrizioni in tema di oscuramento dei dati personali.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
L'affidamento in prova per fini terapeutici è misura finalizzata anche alla prevenzione dei reati e presuppone che il soggetto possa collaborare al programma terapeutico; non è concedibile al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Sono state dedotte violazioni di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte infondate e in parte meramente fattuali/rivalutative.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la valutazione di inammissibilità.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa, senza che la Corte ne ricavasse un principio utile a fondare l'accoglimento.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla dipendenza e al trattamento terapeutico, ma non tale da superare la valutazione di pericolosità attuale.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi.
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 non può essere concesso quando il giudice di sorveglianza accerti una pericolosità attuale del condannato, poiché la misura presuppone la concreta collaborazione dell'interessato al percorso terapeutico e la prevenzione del rischio di recidiva.
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono scrutinabili censure che mirano soltanto a una diversa lettura dei fatti o delle risultanze valutate dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e logica.
- La mera allegazione della dipendenza da sostanze o alcol e del disagio personale non impone automaticamente la concessione della misura terapeutica, dovendo essere comunque verificata la compatibilità tra percorso trattamentale e prognosi di pericolosità sociale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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