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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29904/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuti equi. Non è stata modificata la decisione di merito, che rimane una condanna per i reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato. L'atto di impugnazione, convertito in ricorso per cassazione perché proposto contro una sentenza applicativa di pena sostitutiva, deduceva erronea valutazione della prova e mancata assoluzione. In particolare: 1) si contestava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo anche l'assenza dell'elemento soggettivo; 2) si contestava il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, assumendo che l'imputato fosse già da tempo noto agli agenti della polizia locale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, perché in contrasto con la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale; inoltre dalla motivazione emergeva che, anche a voler considerare la circostanza, un agente non conosceva affatto l'imputato e l'altro lo conosceva solo di vista.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come base della condanna impugnata, in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 651 c.p.

    Richiamato come ulteriore base della condanna impugnata, in relazione al rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

  • art. 568 c.p.p.

    La Corte rileva che l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione perché proposto contro una sentenza applicativa di pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze di merito contro una ricostruzione fattuale puntuale e logicamente congrua operata dal giudice di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo non può fondarsi su una mera diversa lettura del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
  • In tema di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, la dedotta conoscenza personale da parte degli operanti è rilevante solo se effettivamente provata; ove la motivazione di merito escluda che gli agenti conoscessero davvero l'imputato, la censura è infondata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di non colpevolezza nell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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