Cassazione Penale, Sentenza n. 24511/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado relativa a plurimi reati di usura (contestati a entrambi) ed estorsione aggravata (contestata a Romolo Zaccari). I ricorrenti deducevano numerosi motivi: vizi di motivazione sulla credibilità delle persone offese (in particolare Antonella Bernadotto, Natascia Olivieri e Daniele Iannilli), illegittimo utilizzo di intercettazioni, errata qualificazione della condotta (esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione), impropria configurazione o esclusione delle aggravanti (stato di bisogno, minorata difesa), mancata concessione dell'attenuante per riparazione del danno, errori nella determinazione della prescrizione per alcuni capi e vizio nelle confische per sproporzione temporale e reddituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Alcuni motivi non erano devoluti correttamente (non erano stati dedotti in appello) e gli altri sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici. La Corte ha ribadito il divieto di riesame del merito probatorio in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizione, ha confermato la valutazione di credibilità delle persone offese e la fondatezza complessiva del quadro probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha condiviso la corretta applicazione dei criteri sullo stato di bisogno e sulla mancata concessione dell'attenuante della riparazione del danno, ha ritenuto corretta l'analisi sulla mancata prescrizione dei singoli reati e ha confermato la legittimità delle confische operate alla luce della sproporzione reddituale e della ragionevolezza temporale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ritenuti responsabili per la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (usura), comma 5, n. 3
L'aggravante dello stato di bisogno può essere configurata quando il tasso o le condizioni dimostrino che solo soggetti in grave ristrettezza avrebbero accettato il prestito; il giudice può desumerlo anche dalla entità degli interessi applicati.
art. 62, n. 6 cod. pen. (attenuante della riparazione del danno)
L'attenuante è esclusa se il risarcimento non è stato offerto in modo reale e integrale a tutte le persone offese e se non risulta effettuato prima del giudizio; la mera parziale o tardiva dazione non basta.
art. 606 e art. 609 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello (a pena di inammissibilità), salvo questioni rilevabili d'ufficio o impraticabili in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sui vizi della motivazione: rilevabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà manifesta; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio.
artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen. (prescrizione)
Per il reato di usura, la prescrizione si calcola a partire dall'ultima condotta materialmente consumata (es. ultima rata versata); nel caso in esame il termine massimo non era decorso.
art. 240-bis cod. proc. pen. (confisca allargata)
Per la confisca allargata è necessario che i beni siano nella disponibilità dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alle capacità reddituali; va comunque rispettata la ragionevolezza temporale sulla acquisizione dei beni.
art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161
La norma rafforza i limiti difensivi nel giustificare la provenienza dei beni per i condannati per reati 'spia': non può essere invocata la provenienza da evasione fiscale per giustificare acquisti sospetti; detta disciplina può applicarsi anche a cespiti acquisiti in epoca antecedente.
art. 69 e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e bilanciamento)
La valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è di competenza del giudice di merito; la Cassazione non riesamina la discrezionalità di tale bilanciamento se adeguatamente motivato.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; applicata dalla Corte alla luce della evidente colpa nella proposizione del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte richiama la nozione di aspecificità del motivo di impugnazione: motivi che riproducono ragioni già esaminate e disattese in appello senza confutarle specificamente risultano inammissibili.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per il riesame del merito probatorio: questioni di credibilità, attendibilità e valutazione delle prove spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In sede di impugnazione per cassazione non possono essere svolte questioni non dedotte in appello; luoghi processuali mancanti in appello comportano l'inammissibilità della relativa censura in Cassazione.
- L'aggravante dello stato di bisogno nell'usura può essere desunta oggettivamente dall'entità degli interessi e dalle circostanze che indicano una limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima.
- L'attenuante per riparazione del danno richiede un'offerta reale, integrale e, di norma, tempestiva; riparazioni parziali o tardive possono non produrre l'effetto attenuante.
- La prescrizione per reati a condotta continuata o frazionata (come l'usura) si computa a partire dall'ultima condotta o dall'ultima rata effettivamente versata; è fondamentale individuare correttamente il dies a quo.
- Per la confisca allargata è necessario comprovare la sproporzione tra valori patrimoniali e redditi leciti e rispettare il criterio di ragionevolezza temporale nell'acquisto dei beni; la mera possibilità di redditi leciti non basta se non adeguatamente documentata.
- La determinazione della pena e il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti restano in larga parte discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica.
- Censure generiche che riproducono quanto già dedotto in appello senza specifica controargomentazione sono considerate non specifiche e portano all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
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