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Ordinanza

Ordinanza n. 7410/2026 - Roma, Sezione 1T

ricorso ex art 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del rifiuto opposto, in data 28 gennaio 2026, dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla stessa ricorrente in data 8 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 22 ss. della legge 241/1990, con riferimento ai documenti e alle informazioni (a titolo esemplificativo, atti di reclamo, qualsivoglia provvedimento assunto dalla Corte federale d’appello, ivi incluso il decreto di fissazione dell’udienza) riguardanti il procedimento di reclamo avverso la decisione del Tribunale federale FISG del 28 dicembre 2025, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della suddetta istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio di esibizione della documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202601985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: rifiuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio alla richiesta di accesso agli atti relativi a un procedimento di reclamo federale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il rifiuto opposto dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio alla richiesta di accesso documentale formulata ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990. L'istanza riguardava documenti e informazioni relativi al procedimento di reclamo proposto avverso una decisione del Tribunale federale FISG, tra cui gli atti di reclamo, i provvedimenti della Corte federale d'appello e il decreto di fissazione dell'udienza. Il giudizio concerneva anche l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione e il conseguente ordine di esibizione alla Federazione. Il TAR ha rilevato che la documentazione riguarda soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari federali e che tali soggetti sono controinteressati, in quanto individuati o facilmente individuabili e titolari di un diritto alla riservatezza potenzialmente compromesso dall'accesso. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto a uno dei controinteressati e non anche all'altra persona interessata, si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del rifiuto di accesso né l'esistenza del diritto della ricorrente all'ostensione. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della controinteressata non evocata in giudizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., richiamato dall'art. 116 c.p.a. È stato assegnato il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare il ricorso alla controinteressata e l'ulteriore termine di quindici giorni per depositare la prova dell'avvenuta integrazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti per la tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso, si applica ai controinteressati la disciplina sull'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 49 c.p.a.

  • art. 49 c.p.a.

    Quando il giudizio deve svolgersi nei confronti di più parti necessarie, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio e disponendo il deposito della prova dell'adempimento.

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

    Sono controinteressati all'accesso i soggetti individuati o facilmente individuabili che potrebbero subire una lesione del diritto alla riservatezza mediante l'ostensione dei documenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali oggetto di particolare protezione e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto l'accesso documentale, i soggetti individuati o facilmente individuabili dalla natura dei documenti richiesti che possano vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza sono controinteressati necessari e devono essere evocati in giudizio.
  • Ai sensi dell'art. 116 c.p.a., quando il ricorso in materia di accesso non è notificato a tutti i controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio secondo la disciplina dell'art. 49 c.p.a., assegnando un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoSport
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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