Cassazione Penale, Sentenza n. 48918/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di abbreviato che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta. Il motivo dell'inammissibilità era l'invio dell'atto di impugnazione a un indirizzo PEC diverso da quelli espressamente indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9/11/2020. In cassazione il ricorrente ha censurato la legittimità costituzionale dell'art. 24 d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito), per violazione degli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e ha sostenuto che l'atto avrebbe comunque raggiunto lo scopo essendo pervenuto all'ufficio e al giudice destinatario, invocando analogia con l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che l'art. 24, comma 6-sexies, lett. e) del d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito) prevede l'inammissibilita dell'impugnazione quando l'atto sia trasmesso a una PEC diversa da quelle indicate nel provvedimento direttoriale del 9/11/2020 (Allegato 1). Ha ritenuto infondata l'analogia con l'art. 156 c.p.c. e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che la disciplina emergenziale per i depositi telematici persegue ragioni organizzative, di certezza e di tutela della salute pubblica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 6-sexies, lett. e) e commi 6-bis, 6-ter, quinquies
La norma emergenziale stabilisce modalità tassative per il deposito telematico delle impugnazioni e prevede cause specifiche di inammissibilita, fra cui l'invio a un indirizzo PEC diverso da quelli indicati nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati; tale causa di inammissibilita opera direttamente e non puo essere superata dall'eccezione che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo
Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del 9/11/2020
Allegato 1 contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari
Individua le caselle PEC deputate a ricevere i depositi secondo l'art. 24 d.l. n.137; il mancato deposito verso gli indirizzi ivi indicati integra la fattispecie di inammissibilita prevista dalla norma emergenziale
La Corte ha escluso l'applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. per invalidare la causa di inammissibilita prevista dall'art. 24 emergenziale, ritenendo che l'inammissibilita sia una sanzione espressamente prevista e tassativa
La causa di inammissibilita prevista dall'art. 24 costituisce una causa aggiuntiva rispetto a quelle generali previste dall'art. 591 c.p.p., fatte salve
L'art. 24 comma 6-ter esclude l'applicazione di talune disposizioni che consentivano depositi "fisici" in uffici diversi; la disciplina emergenziale sostituisce quelle facolta nei casi compatibili
Richiamato nel testo per specificare il diverso indirizzo PEC da utilizzare in caso di impugnazioni relative a misure cautelari; la norma direttoriale individua indirizzi diversi per tali ipotesi
Consente la condanna per spese del procedimento e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda per ricorsi manifestamente infondati o per colpa del ricorrente; applicata per la condanna a versare euro 3.000,00
Massime di principio
- In impugnazione penale durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali occorre trasmettere l'atto esclusivamente alla casella PEC espressamente indicata nel provvedimento direttoriale DGSIA; l'invio a un diverso indirizzo PEC può determinare l'inammissibilita dell'impugnazione
- Le cause di inammissibilita previste dall'art. 24 d.l. n.137 sono tassative e non possono essere eluse invocando che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo; la regolarita formale del deposito telematico e la corretta intestazione della PEC sono requisiti sostanziali
- Prima di depositare un'impugnazione telematica verificare: a) che la PEC mittente sia quella intestata al difensore e registrata nel registro degli indirizzi certificati; b) che la PEC destinataria sia esattamente quella indicata nel provvedimento direttoriale vigente; c) la sottoscrizione digitale e le specifiche tecniche previste
- Le censure costituzionali contro la disciplina emergenziale hanno scarse probabilita di successo se la norma è ragionevolmente collegata a esigenze organizzative, di certezza e di tutela della salute pubblica; tali argomentazioni trovano consolidate pronunce di legittimita
- In caso di incertezza sull'indirizzo PEC corretto, conviene ricercare immediatamente il provvedimento DGSIA aggiornato, contattare l'ufficio di cancelleria per chiarimenti formali e, se possibile, utilizzare canali supplementari previsti dalla normativa (nei limiti consentiti) per evitare il rischio di inammissibilita
- Per impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali occorre prestare attenzione alla regola speciale che indica l'indirizzo del Tribunale distrettuale (art. 309 c.7) e seguire le previsioni direttoriali specifiche
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