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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20492/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano, proveniente dall'Edo State, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva nuovamente rigettato la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e la domanda di protezione umanitaria. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, deducendo che la corte territoriale aveva escluso la situazione di violenza indiscriminata nell'Edo State senza una concreta valutazione delle fonti aggiornate, con motivazione apparente e perplessa, e senza considerare documenti come il report EASO 2019, un report di Amnesty International e un comunicato della Farnesina sulla situazione di rischio in Nigeria. Con il secondo motivo ha dedotto, richiamando i nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il rigetto della protezione umanitaria, sostenendo di avere allegato fonti internazionali attestanti condizioni generali di vita precarie in Nigeria, gravi criticità sanitarie, elevata mortalità infantile, bassa speranza di vita, diffuse violazioni dei diritti umani e insufficienza dei servizi essenziali, nonché la rilevanza della pandemia da Covid-19 in rapporto al malfunzionamento del sistema sanitario nigeriano.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello, giudice del rinvio, avesse effettivamente svolto gli accertamenti in fatto richiesti sia sulla sussistenza della violenza indiscriminata nell'Edo State sia sulla vulnerabilità individuale ai fini della protezione umanitaria, fondando la decisione sulle COI consultate e rilevando la mancanza di specifiche allegazioni individualizzanti da parte del richiedente. Ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità, poiché non indicavano fatti decisivi omessi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Quanto al Covid-19, la Corte ha richiamato un proprio precedente secondo cui la diffusione dell'epidemia nel Paese di origine, in assenza di allegazioni su ricadute personali, non integra di per sé una causa di vulnerabilità. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per la tardiva costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria richiede l'accertamento di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un pericolo effettivo per la persona.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sugli accertamenti di fatto sono scrutinabili nei limiti del vizio di legittimità dedotto; per il n. 5 occorre l'indicazione specifica di fatti decisivi omessi e discussi tra le parti, non essendo consentita una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    La domanda di protezione sussidiaria va verificata in concreto rispetto al rischio di danno grave nel Paese di origine.

Massime di principio

  • In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice di merito deve verificare se nella specifica area di provenienza sussista una violenza indiscriminata di livello così elevato da esporre il civile, per la sola presenza sul territorio, a un pericolo effettivo; tale accertamento è di fatto e, in cassazione, non può essere sostituito da una diversa lettura delle fonti.
  • In tema di protezione umanitaria, il giudizio di vulnerabilità richiede allegazioni individualizzate del richiedente e una comparazione tra la sua situazione in Italia e quella nel Paese di origine; il mero richiamo a condizioni generali critiche del Paese non basta se non sono dedotte ricadute personali specifiche.
  • Il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di fatti decisivi specificamente indicati; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle COI o chiedere una rivalutazione del merito.
  • La diffusione del Covid-19 nel Paese di origine non integra di per sé una causa di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria se il richiedente non allega effetti concreti e personali sulla propria situazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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